Legge 7 agosto 1990, n. 253

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

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G.U. 3.9.1990, n. 205

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 , n. 183 , recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali».
2. All’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
3. Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola «nei» è sostituita dalle seguenti: «in tutti i».

Art. 2.

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:
«b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell’industria, del commercio e dell’artigianato; delle finanze; del tesoro; dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«3. Dell’attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell’impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno».
2. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell’ambiente e uno del Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».
3. L’autorità per l’Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, può avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all’articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.

Art. 4.

1. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«4. Qualora l’intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva».
2. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sostituito dal seguente:
«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell’ambiente, per le materie di. rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n.183, è inserito il seguente:
«2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali».

Art. 7.

1. L’articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Soppressione dell’ufficio speciale per il Reno).
1. L’ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l’Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.
2. Sino al conseguimento dell’intesa di cui all’articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l’Emilia-Romagna.
3. Il personale in servizio presso l’ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell’intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all’accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

Art. 8.

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall’articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio l989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all’articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al bacino sperimentale di cui all’articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all’articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l’approvazione del piano di bacino.

Art. 9.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno 1990, per le finalità di cui all’articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all’articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell’ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all’articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto del residui.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste di inquinamento delle acque e del suolo.
3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall’articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L’inosservanza del predetto termine comporta l’esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. Nell’ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d’intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.
5. Agli interventi urgenti di cui all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l’esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-bis.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del servizio/prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell’impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell’ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell’amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo
non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell’ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

Art. 11.

1. Per le finalità delle presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro B – Dirigenti tecnici, con l’aggiunta di un dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente».

Art. 12.

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro del lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l’attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Art. 13.

1. Il segretario generale di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.
3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell’ambiente, d’intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.
4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.
5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell’autorità per
l’Adriatico di cui all’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

Art. 14.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo razionale di cui all’articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell’articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso deIle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all’autorità per l’Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57.

Art. 15.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all’eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.
2. Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.
3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell’ambiente e del tesoro.
4. Il regolamento acquista efficacia con l’approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all’articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.
6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell’anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l’accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.
7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell’autorità per l’Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.
2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l’autorità di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell’autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all’articolo 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990.

Art. 17.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l’anno 1990, lire 8.288 milioni per l’anno 1991 e lire 7.088 milioni per l’anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l’anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l’anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell’ambiente».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici