Legge 9 dicembre 1998, n.426

Nuovi interventi in campo ambientale

[divider]

Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998

Art. 1.
(Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d’acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all’articolo 6 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall’anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall’anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall’anno 2000. Per le medesime finalità è altresí autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l’anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell’ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell’ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell’ambiente adotta, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell’ambiente sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.

5. Il Ministero dell’ambiente, nell’ambito del programma di cui al comma 3, determina altresí le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto dell’originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell’ambiente si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA).

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell’ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall’effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all’articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata all’aumento di valore conseguito dall’area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All’articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell’ambiente" sono inserite le seguenti: ", avvalendosi dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA),".

9. All’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell’ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare".

10. Il decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 15-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge.

11. All’articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette spese sono altresí assistite da privilegio generale mobiliare".

12. All’articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorità degli interventi" sono aggiunte le seguenti: ", basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall’ANPA".

13. All’articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

14. All’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all’articolo 33, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998".

15. All’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all’Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto".

16. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell’ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità conferita".

17. All’articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Al fine di consentire l’avviamento ed il funzionamento dell’attività dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell’attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente".

18. All’onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

19. All’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se da essi prodotti" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".

20. All’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può determinare con proprio decreto l’entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell’articolo 49, comma 10, nonchè le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori".

21. All’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.

22. All’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui all’articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".

23. Fino al 1° gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio, l’applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall’ente locale secondo le disposizioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

24. All’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ", ovvero effettuano" fino alla fine del comma.

25. All’articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al persente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale".

26. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

27. All’articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

28. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2000".

Art. 2.
(Interventi per la conservazione della natura).

1. Nelle aree naturali protette nazionali l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell’ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all’articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell’ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l’anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall’anno 1999.

2. In relazione al particolare valore ambientale dell’area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell’Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell’ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l’ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l’esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell’Alta Murgia e della Val d’Agri e Lagonegrese.

6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell’ambiente procede, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell’Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall’anno 2000.

8. All’articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell’alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell’Unione europea,".

9. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall’anno 1999 sono destinate all’istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese.

10. All’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), è aggiunta la seguente: ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"".

11. Il Ministro dell’ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all’istruttoria tecnica necessaria per avviare l’istituzione dell’area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.

12. Il Ministro dell’ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l’area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.

13. Per l’istituzione, l’avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2000.

14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’ambiente. Per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell’ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l’istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall’articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall’anno 1999.

15. Una quota dell’autorizzazione di spesa recata dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.

16. La Commissione di riserva, di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l’ente cui è delegata la gestione dell’area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell’ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro.

17. All’articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell’articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette".

18. Per l’espletamento delle funzioni relative all’ambiente marino previste dall’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l’anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall’anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell’ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste.

20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all’ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.

21. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresí promuovere i patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

22. Dopo l’articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. ? (Programmi nazionali e politiche di sistema).

1. Il Ministro dell’ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell’arco alpino, dell’appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell’agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Ministro dell’ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresí le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell’attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1".

23. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"7. La classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d’intesa con le regioni".

24. All’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri dalla Comunità del parcosindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall’incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.";
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell’Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Lo statuto dell’Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell’ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L’Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell’ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell’ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni".

25. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell’ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni".

26. Con decreto del Ministro dell’ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo, di cui all’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonchè le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All’albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell’elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 14 aprile 1994.

27. All’articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) sullo statuto dell’Ente parco".

28. All’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresí gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve lenorme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.";

c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse.

29. Dopo l’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. ? (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). ? 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14".

30. All’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano è predisposto dall’Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell’Ente parco".

31. All’articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all’elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate".

32. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell’ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all’emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,".

33. Al comma 6 dell’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente".

34. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all’interno dei parchi nazionali, è affidata all’Ente parco".

35. L’affidamento della gestione di cui al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Le funzioni svolte dalle guardie dell’Ente autonomo del parco nazionale d’Abruzzo e dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.

37. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute.

Art. 3.
(Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344).

1. Per la prosecuzione dell’attività di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l’anno 2000.

2. Per la prosecuzione delle attività di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana, previste dall’articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000.

3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall’articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l’anno 2000. Tale sistema è integrato col sistema di cooperazione internazionale per l’educazione ambientale marina nel Mediterraneo.

4. Per la promozione e l’attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette attività.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema nazionale per l’educazione, l’informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell’educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.

6. Per le ulteriori finalità connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell’ambiente è autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998, di lire 200 milioni per l’anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall’anno 2000.

7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l’ambiente è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l’anno 1998.

Art. 4.
(Disposizioni varie).

1. All’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia" sono inserite le seguenti: "e l’avvenuto decesso";
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2.";

c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis".

2. Il decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 5-bis dell’articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale".

4. All’articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi".

5. All’articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o".

6. All’articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "è versato all’entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente".

7. All’articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell’ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che può avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennità spettanti ai membri e agli esperti secondo i princípi e i criteri di cui all’articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell’1 per cento delle risorse medesime".

8. Per l’attuazione del piano di risanamento ambientale dell’area industriale e portuale di Genova, di cui all’intesa tra Ministero dell’ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è riservato l’importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall’anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.

9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l’Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il Ministero dell’ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l’Autorità portuale di Genova e l’ILVA Spa. L’accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell’area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonchè, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L’accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresí prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all’Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: " Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2".

14. All’articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996".

15. La commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell’ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "L’accertamento delle relazioni parentali attraverso l’esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di membri della stessa".

17. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente per l’anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per l’acquisizione dei necessari dati e informazioni.

18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d’azione,come previsto dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l’Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell’Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall’anno 1998.

19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità per quelli di cui all’allegato III annesso al decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, inmisura non inferiore al 60 per cento, all’acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

20. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni".

21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l’affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l’uso.

22. All’articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava".

23. All’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi".

24. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al" ed è aggiunto il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio".

25. All’articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".

26. All’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui all’articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al CONAI, fatto comunque salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata".

27. All’articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-ter. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

28. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l’elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

29. All’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d’intesa fra i Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonchè determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all’articolo 4".

30. Il comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma".

31. Il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, ad eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire 27.000 milioni per l’anno 1998, a lire 32.600 milioni per l’anno 1999 ed a lire 178.800 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 26, pari a lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, dell’articolo 2, pari a lire 8.450 milioni per l’anno 1998, a lire 10.850 milioni per l’anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere dall’anno 2000, dell’articolo 3, pari a lire 650 milioni per l’anno 1998, a lire 200 milioni per l’anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l’anno 2000, e dell’articolo 4, commi 17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, comma 19, pari a lire 5.400 milioni per l’anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l’anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l’anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.