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Ministero della Salute Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero Roma 8/7/2002Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie DIRP/III/BIQU/OU10014 / 2002
Agli Assessori Regionali alla Sanità delle Regioni a Statuto ordinario e SpecialeLoro SediAgli Assessori Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e BolzanoLoro SediOggetto: Prelievi capillari e venosi – competenza del biologo.Pervengono a questo Ministero continue richieste sulla possibilità che oltre ai medici, agli infermieri ed alle ostetriche per i quali esiste un’espressa previsione normativa, altri professionisti sanitari possano essere autorizzati ad operare prelievi di sangue venoso e capillare.In particolare l’Ordine dei biologi, avuto riguardo alla circostanza che i propri iscritti operano nel servizio sanitario nazionale in modo diffuso e costituiscono nel settore della diagnostica una considerevole forza lavoro, sostiene che l’esecuzione dei suddetti prelievi rientra nella competenza del biologo definendoli quali “atti connessi e prodromici all’esecuzione delle analisi stesse”.Sulla problematica in esame il Consiglio Superiore di Sanità con parere reso nella seduta del 30 ottobre 2001, dopo aver constatato che “il prelievo di liquidi o materiali biologici a fini analitici in quanto tale non può essere considerato mero atto preliminare alla esecuzione di indagini diagnostiche” ha affermato che “una risposta al quesito, così come proposto dall’Ordine dei Biologi, specialmente se ha come soggetto attivo del prelievo un laureato in biologia, regolarmente iscritto all’albo, non potrebbe che essere negativa”, ma tuttavia tenuto conto delle importanti modificazioni che le professioni sanitarie hanno subito, si impone un ripensamento critico del diniego ad eseguire i prelievi ematici da parte di alcune categorie di biologi”.Conseguentemente lo stesso Consiglio ha ritenuto che “non esistono problemi ostativi a che i biologi eseguano i prelievi capillari, in considerazione della riconosciuta innocuità dell’atto” ed ha raccomandato di limitare l’accesso alle attività di prelievo ematico venoso solo a determinate categorie di biologi:1- biologi in servizio presso strutture del S.S,N., con adeguato percorso formativo post-laurea (possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia ecc.) e competenze tecnico-pratiche acquisite, certificate dalla Direzione Sanitaria della struttura pubblica di appartenenza;2 – biologi in servizio presso strutture sanitarie private, con adeguato percorso formativo post-laurea (possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia ecc) e competenze tecnico-pratiche acquisite e certificate dall’Azienda Sanitaria di riferimento, a condizione che sia garantita, nell’attività di prelievo, la presenza medica, per fronteggiare adeguatamente l’eventuale comparsa – sebbene statisticamente rara – di effetti avversi, evidenziando “la necessità di mantenere l’indicazione all’indagine di laboratorio vincolata alla prescrizione medica” e “la ulteriore necessità che l’attività di prelievo venoso svolta dai biologi avvenga esclusivamente nelle sale di prelievo delle strutture di laboratorio per finalità diagnostiche”.Inoltre, mentre ritiene opportuno “prevedere l’istituzione di adeguati percorsi di tirocinio teorico-pratico, atti a consentire l’accreditamento anche ai laureati che, per inadeguatezza dei precedenti percorsi formativi seguiti, non possiedono le conoscenze e l’abilità tecnica necessarie per l’adeguata esecuzione del prelievo” evidenzia la necessità di prevedere pertanto attività formative atte ad acquisire le competenze tecnico-pratiche, in tema di prelievi biologici ed in particolare venosi, nell’ambito delle attività pratiche professionalizzanti di cui alla tabella “B” degli ordinamenti didattici universitari delle Scuole di specializzazione afferenti all’area della medicina diagnostica di laboratorio.Quindi, la considerazione del basso rischio della procedura, nei centri e con le limitazioni poste dal Consiglio Superiore di Sanità, e della rapida possibilità di acquisire della tecnica nel contesto sanitario oltre a valutazioni di economicità nell’organizzazione del lavoro, ha determinato la posizione di apertura dell’Organo consultivo tecnico di questo Ministero sulla possibilità di affidare la competenza di cui trattasi a personale che non ha compiti di diretta assistenza alla persona.E’ inteso che il prelievo venoso da parte dei biologi è ammissibile se la sua utilizzazione è finalizzata agli esami di laboratorio.Tanto premesso, si ritiene opportuno far conoscere a codesti Assessorati il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità – di cui si trasmette copia – per le valutazioni e le ritenute iniziative di competenza.
Il MinistroF.to G. Sirchia