Provvedimento 13 gennaio 2005

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente criteri per la predisposizione dei Piani di autocontrollo, per l’identificazione e la gestione dei pericoli nel settore carni.

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Gazzetta Ufficiale N. 32 del 9 Febbraio 2005

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Vista la decisione 2001/471/CE dell’8 giugno 2001, che fissa norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche, nonche’ alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato delle carni fresche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, recante attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495, recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile;
Visto l’art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 443;
Visto il titolo V della Costituzione, come modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facolta’ di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune;
Considerati gli esiti della sede tecnica del 18 novembre 2004, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso sul testo del presente accordo il loro positivo avviso tecnico, ai fini del suo perfezionamento;
Acquisito sulla stesura del presente accordo l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell’odierna seduta;

Sancisce accordo

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini riportati nei seguenti due documenti allegati, parte integrante del presente accordo, che non comportano alcun onere economico a carico del bilancio dello Stato:
allegato sub A), che si compone a sua volta di tredici allegati, numerati da 1 a 13;
allegato sub B).

Roma, 13 gennaio 2005

Il Presidente: La Loggia

Allegato A

—-> Vedere Alelgato da pag. 6 a pag. 103 del S.O. <—-
 
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005