Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ ambiente. Coordinato con la legge di conversione 21 gennaio 1994, n.61, Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
G.U. 27.1.1994, n. 21
Art. 01. Attività tecnico – scientifiche per la protezione dell’ ambiente
1. Ai fini del presente decreto le attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell’ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;
d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente, della aree naturali protette, dell’ambiente marino e costiero;
e) nella cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente e con l’Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell’esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all’attività di auditing in campo ambientale;
g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull’igiene dell’ambiente;
i) nell’attività di supporto tecnico scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
l) nei controlli ambientali delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.
2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.
3. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 1 e le agenzie regionali e delle province autonome di cui all’articolo 03, ciascuna nell’ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 02. Funzioni amministrative delle province
1. Le regioni nell’esercizio della potestà legislativa prevista dall’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (a), provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all’articolo 14 della stessa legge (a).
2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, le strutture tecniche provinciali dell’Agenzia regionale di cui alI’art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.
3. In attesa delle leggi regionali di cui all’art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell’igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 (b), già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.
4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (c), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all’uopo emanate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati.
Art. 03. Agenzie regionali e delle province autonome
1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all’articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l’attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all’articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.
2. Le agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga, il personale dell’Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l’area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.
3. AI fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all’attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l’attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono a definire l’organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l’osservanza, per quanto riguarda l’aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (a), per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 (b). Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all’azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell’Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie, locali.
5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 1, cui prestano su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (c), al personale delle agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell’albo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (d). I rapporti fra le agenzie e le sezioni regionali del predetto albo sono regolati dall’accordo di programma di cui al comma 6 dell’articolo 1 del presente decreto.
Art. 1. Agenzia nazionale per la protezione dell’ ambiente
1. E’ istituita l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) che svolge:
a) le attività tecnico scientifiche di cui all’articolo 01, comma 1 di interesse nazionale;
b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all’articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l’esercizio delle competenze ad esse spettanti;
c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell’ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.
2. L’ANPA fornisce al Ministro dell’ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a).
3. L’ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all’articolo 03, al fine di assicurare sull’intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.
4. L’ANPA anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell’ambiente e con l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA) apposita convenzione per l’individuazione delle attività di ricerca finalizzate all’espletamento dei compiti dell’Agenzia che I’ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 25 agosto 1991, n. 282. (b). Per la medesima finalità I’ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.
5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all’ANPA secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1-ter comma 5.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall’ANPA con l’Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l’integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.
7. L’ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell’ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell’ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell’Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.
8. L’ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.
Art. 1-bis. Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale
1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a), da effettuare entro il 31 dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all’ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all’Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.
2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all’ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell’ambito dell’Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell’incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell’incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell’ANPA.
3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifico operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici tenendo conto delle competenze attribuite all’ANPA ai sensi del presente decreto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all’ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (c). Restano ferme tutte le altre competenze dei servizi tecnici nazionali.
5. A decorrete dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell’ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all’ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l’articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 (d), e l’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (e).
6. Per le attività relative all’ambiente marino I’ANPA si avvale dell’istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l’ANPA e l’ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze deIl’ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall’esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento deIl’ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.
7. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il contingente di personale di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (f); è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d’ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 1-ter. Ordinamento dell’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ ambiente
1. L’ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente.
2. Sono organi dell’ANPA:
a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all’Agenzia, designati dal Ministro dell’ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni, ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell’ente;
b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari è adottato lo statuto dell’ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Io stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell’organizzazione dell’ANPA in strutture operative.
6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell’ANPA.
Art. 2. Disposizioni concernenti il personale dell’ ANPA
1. Alla copertura dell’organico dell’ANPA si provvede nell’ordine:
a) mediante l’inquadramento del personale trasferito ai sensi dell’articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a);
c) mediante l’inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell’articolo 1-bis comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell’ENEA diverso da quello di cui all’articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima data il Ministro dell’ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell’organico dell’ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall’Istituto superiore di sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all’ANPA beni patrimoniali funzionali all’attività dell’Agenzia. L’ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.
3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
4. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (a), al personale inquadrato nell’organico dell’ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo è mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell’inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Soppresso dalla legge di conversione
Art. 4. Soppresso dalla legge di conversione
Art. 5. Norma transitoria
1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presidi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (a), ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all’emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all’art. 03, comma, 1, del presente decreto.
Art. 6. Disposizioni finanziarie
1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell’ANPA e per l’esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all’Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l’anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall’anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all’adozione da parte delle stesse di apposite normative.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.