TAR LAZIO sul ricorso n. 3074 del 1996 Ordine e Sindacato (S.N.A.B.I.) contro l’Universita degli Studi “La Sapienza” relativo alla borsa di Studio per le scuole di Specializzazione a favore dei Biologi
Ricorso n-3074 del 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA BIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(n.3414/2000)
Sul ricorso n-3074 del 1996 proposto da PAGNOZZI Ilaria RICCETELLI Laura, RIDOLFI Loredana, SORVILLO Silvia, TASSONE Caterina, PASQUA Irene, BARBARO Katia, SARANDREA Nadia nonché dal SINDACATO NAZIONALE BIOLOGI CHLMICIMICI ITALIANI -S.Na.B.I. in persona del Segretario nazionale pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni C. Sciacca e Piero d’Amelio, presso studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. B. Vico n.29
contro
il MINISTERO dell’UNIVERSITà e della RICERCA SCIENTIFICA e TECNOLOGICA. in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato ex legge;
UNIVERSITà degli STUDI di Roma “LA SA.PIENZA”, in persona del Rettore pro tempore,
il IMINISTERO del TESORO.
Il MISTERO della SANITà, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore;
Aggiungasi che, ad avviso del Collegio, la questione di illegittimità costituzionale sollevata è, comunque, manifestamente infondata ed i provvedimenti impugnati non sono comunque viziati da violazione degli artt. 3,33,34,35 e 97 della Costituzione.
Nessuna norma, infatti stabilisce che anche la specializzazione dei laureati in scienze biologiche sia a tempo pieno,. sicché non sussiste per questi il divieto di esercizio della professione previsto per i laureati in medicina e chirurgia (cui consegue la previsione per quest’ultimi della corresponsione di borse di studio), con diversità .delle rispettive posizioni, ben potendo i laureati in scienze biologiche trarre il proprio sostentamento da attività lavorativa compatibile con la frequenza della scuola di specializzazione od usufruire delle borse di studio di cui all’art.2 della L. 30 novembre 1989, 398.
4.- Le considerazioni che precedono comportano la reiezione del ricorso.
5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sezione terza bis, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ,amministrativa.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7-2.2000. con l’intervento dei magistrati:
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato