Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
G.U. 3 agosto 1993, n. 180, s. o. n. 68.
(errata-corrige in G.U. 25 agosto 1993, n. 199).
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dell?agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Natura e finalità
1. Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza.
2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.
4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
a) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
c) ad assicurare, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo;
d) alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
e) allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
f) all’aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori;
g) alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745.
6. Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle Unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle Unità sanitarie locali sono gratuite.
Art. 2.
Competenze statali e regionali
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina i requisiti minimi strutturali, tecnologici e stabilisce i criteri organizzativi uniformi ai quali gli istituti devono conformarsi.
2. Compete allo Stato il coordinamento tecnico-funzionale degli istituti e l’attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e internazionale. Il Ministro della sanità, in particolare provvede a:
a) promuovere le attività di ricerca sperimentale;
b) promuovere lo sviluppo organizzativo e delle metodologie e tecnologie diagnostiche ed analitiche;
c) promuovere l’attuazione di programmi nazionali di sorveglianza epidemiologica;
d) sottoporre a verifica tecnica l’attività di produzione di presidi diagnostici, profilattici e terapeutici;
e) affidare l’esecuzione di studi e ricerche sperimentali;
f) richiedere la produzione e la distribuzione di presidi diagnostici e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale;
g) affidare l’attuazione di iniziative nazionali di formazione e aggiornamento di veterinari ed altri operatori addetti alla sanità pubblica;
h) affidare compiti nell’ambito dei rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri;
i) stabilire criteri di valutazione dei costi e dei rendimenti e di verifica della utilizzazione delle risorse;
l) istituire presso gli istituti zooprofilattici sperimentali centri specialistici di referenza nazionale, comunitaria ed internazionale, nonché attribuire agli stessi compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario ed internazionale.
4. Il piano sanitario regionale definisce gli obiettivi e l’indirizzo per l’attività degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale prevede le modalità di raccordo tra gli istituti zooprofilattici sperimentali e i dipartimenti di prevenzione.
5. Le regioni, entro il 31 dicembre 1993, disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti, nel rispetto dei princìpi previsti dal presente decreto e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché l’esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli istituti. Nel caso di istituti interregionali, le regioni provvedono di concerto. Le regioni inoltre, nell’esercizio delle proprie competenze sugli istituti zooprofilattici sperimentali, adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse.
Art. 3.
Organizzazione
1. Sono organi degli istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della sanità e quattro dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Per gli istituti interregionali, il consiglio di amministrazione è designato dalla regione dove l’istituto ha sede legale, di concerto con le altre regioni o province autonome interessate. I membri del consiglio sono scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’istituto.
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’istituto, lo gestisce e ne dirige l’attività scientifica. Il direttore generale è nominato dalla regione dove l’istituto ha sede legale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell’elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità di cui all’art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, appositamente integrato. Nel caso di istituti interregionali, il direttore è nominato di concerto tra le regioni interessate; in mancanza, su richiesta delle regioni ove l’istituto ha sede legale, provvede il Ministro della sanità. Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario.
4. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione dove l’istituto ha sede legale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, uno designato dal Ministro della sanità e uno designato dal Ministro del tesoro.
5. Agli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le norme di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Le regioni adottano le restanti norme organizzative.
Art. 4.
Statuto
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni regionali organizzative, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti, uniformandoli alle predette disposizioni. Lo statuto è approvato dalla regione dove l’istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e delle province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.
3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario, che provvede all’adozione dello statuto di cui ai commi 1 e 2 entro quarantacinque giorni dalla nomina.
Art. 5.
Erogazione delle prestazioni e produzione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe.
2. Gli istituti sono autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria. Il Ministero della sanità e le regioni e province autonome possono incaricare gli istituti della preparazione e distribuzione di medicinali e altri prodotti per la profilassi.
3. Gli istituti, d’intesa con le regioni e le province autonome competenti, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
Art. 6.
Finanziamento
1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:
a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
b) a carico del Ministero della sanità, per quanto previsto dall’art. 7, comma 4, e dall’art. 12, comma 2, lettera a), n. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) dalle regioni e dalle Unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle Unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all’art. 1 del presente decreto;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.
Art. 7.
Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale degli istituti è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Ai concorsi per l’assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall’art. 18, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata – limitatamente al personale addetto alla ricerca – con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.
Art. 8.
Trattamento di previdenza del personale
1. A far data dal 1° gennaio 1994 il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all’INPDAP ai fini del trattamento di previdenza.
2. L’INPDAP determina l’importo da versare da parte di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.
Art. 9.
Norme finali
1. Il patrimonio di ciascun istituto è costituito dai beni posseduti al momento dell’entrata in vigore del presente decreto e da quelli che, per donazione o ad altro titolo, pervengono all’istituto.
2. Alla gestione economica e finanziaria degli istituti e ai loro rapporti con le università si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione.
(comma modificato dall?art. 4, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 649).
4. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell’art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Al controllo sugli atti degli istituti si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 10.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503; articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2. L’abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
(comma modificato dall?art. 4, comma 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 649).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1993