Vigilanza su enti.
LE FONTI GIURIDICHE DELL’ATTIVITà ISTITUZIONALE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
A cura del Dott. Alfredo Dell’Aquila.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
G.U. 21 aprile 1998, n. 92, s. o. n. 77/L.
________________________
Avviso di rettifica.
G.U. 21 maggio 1998, n. 116.
________________________
Ripubblicazione del testo, corredato dalle relative note.
G.U. 21 maggio 1999, n. 116, s. o. n. 96/L.
________________________
Modificato dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.
Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.
G.U. 30 novembre 1999, n. 281.
Art. 121
Vigilanza su enti.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statuarie nei confronti degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l’attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull’attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l’esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all’approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.