Decr. Min. 20 settembre 1996

Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private-

 

G.U. 16.12.1996, n. 294

IL MINISTRO DELLA SANITà

Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù dei quali restano ferme le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali;
Visto l’art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e collegi professionali;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative riservate allo Stato;
Visto l’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, gli articoli 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e l’art. 1 del decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

Decreta:

Art. 1. Strutture sanitarie veterinarie private

1. Vengono considerate strutture sanitarie veterinarie private: gli ambienti e i locali ove il medico veterinario esercita la sua professione.
2. Queste strutture non devono avere comunicazione con altri ambienti o locali dove si svolgono attività diverse.

Art. 2. Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie

1. Le strutture veterinarie private si differenziano in:
a) studio veterinario;
b) ambulatorio veterinario;
c) clinica veterinaria privata – casa di cura veterinaria – ospedale veterinario privato;
d) laboratorio veterinario di analisi.

Art. 3. Studio veterinario

1. Ambiente privato e personale ove il medico veterinario generico o specialista esercita la sua attività professionale in modo autonomo.
2. Lo studio veterinario deve essere dotato di locali distinti per la sala di attesa, per l’attività professionale e di servizi igienici.
3. Colui che intende avviare uno studio veterinario deve ottenere la certificazione di abitabilità dei locali e di destinazione d’uso allo scopo.
4. Nello studio veterinario si erogano prestazioni sanitarie che non comportano la degenza oltre quella giornaliera.

Art. 4. Ambulatorio veterinario

1. Struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali da uno o più medici veterinari generici o specialisti.
2. L’ambulatorio veterinario deve essere dotato di locali distinti per la sala d’attesa, per l’attività professionale e di servizi igienici.
3. Nell’ambulatorio veterinario si erogano prestazioni sanitarie che non comportano la degenza oltre quella giornaliera.
4. Nell’ambulatorio veterinario deve essere prevista la presenza della figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.
5. Il titolare dell’ambulatorio veterinario può anche non essere un medico veterinario purché il direttore sanitario sia un medico veterinario; colui che intende avviare un ambulatorio veterinario deve ottenere l’autorizzazione sanitaria dal sindaco previo parere vincolante dell’A.U.S.L. e dell’ordine provinciale secondo le rispettive competenze.

Art. 5. Clinica veterinaria privata – Casa di cura veterinaria – Ospedale veterinario privato

1. Struttura veterinaria avente individualità propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni veterinarie da più medici veterinari generici o specialisti con possibilità di degenza oltre a quella giornaliera e con presenza continua nelle 24 ore di almeno un medico veterinario.
2. La clinica veterinaria privata, la casa di cura veterinaria e l’ospedale veterinario privato deve essere dotata di locali distinti per la sala d’attesa, per l’attività clinica, per l’attività chirurgica, per i servizi igienici e di adeguati ambienti per la degenza.
3. Nella clinica veterinaria privata, nella casa di cura veterinaria e nell’ospedale veterinario privato deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.
4. Il titolare della clinica veterinaria privata, della casa di cura veterinaria e dell’ospedale veterinario privato può anche non essere un medico veterinario purché il direttore sanitario sia un medico veterinario; colui che intende avviare la clinica veterinaria privata, la casa di cura veterinaria e l’ospedale veterinario privato deve ottenere l’autorizzazione sanitaria del sindaco, previo parere vincolante dell’A.U.S.L. e dell’ordine provinciale secondo le rispettive competenze.

Art. 6. Laboratorio veterinario di analisi

1. Struttura veterinaria dove si effettuano, per conto terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico e istologico su liquidi o materiali biologici animali con rilascio dei relativi referti. In questa struttura non è consentita attività professionale di tipo clinico e/o chirurgico.
2. Il laboratorio veterinario di analisi deve essere dotato della sala di accettazione, di servizi igienici e di adeguati ambienti per l’attività di laboratorio.
3. Nel laboratorio veterinario di analisi deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di direttore sanitario responsabile.
4. Colui che intende avviare un laboratorio di analisi deve ottenere l’autorizzazione sanitaria della regione previo parere dell’ordine provinciale per le specifiche competenze.

Art. 7.

1. Il Ministero della sanità con proprio atto, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, stabilisce:
a) la corretta individuazione del tipo di struttura;
b) le caratteristiche dei locali e degli ambienti per ciascuna struttura;
c) la procedura prevista per l’attivazione della struttura.
Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento determinano per gli ambiti territoriali di propria competenza il limite di distanza per l’ubicazione delle strutture veterinarie.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla corte dei Conti I’8 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 332