Deliberazione 26 novembre 2003

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private.

 

GU n. 297 del 23-12-2003- Suppl. Ordinario n.195

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune;
Visto l’accordo sancito da questa Conferenza il 24 settembre 1998 per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della salute con nota del 4 giugno 2002, esaminato in sede tecnica il 17 giugno 2002 e trasmesso nuovamente dal Ministero della salute il 20 giugno 2002;
Considerato che, nelle more dell’istruttoria tecnica, la regione Veneto, a nome del coordinamento interregionale, ha inviato un documento recante proposte di modifica, esaminato in sede tecnica il 20 marzo 2003, sul quale i rappresentanti del Ministero della salute si sono riservati valutazioni;
Considerato che, a seguito della riunione tecnica del 29 settembre 2003 e’ stato convenuto il testo dell’accordo in questione inviato, con nota del 1° ottobre u. s., dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani per acquisirne le valutazioni;
Visti i successivi esiti istruttori convenuti sul testo del provvedimento in questione tra il Ministero della salute, le regioni, il Ministero dell’economia e finanze e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;
Considerato che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta di accordo in oggetto;
Acquisito l’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del gia’ citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Art. 1.
Classificazione delle strutture

1. E’ rimessa alle regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private in relazione alle seguenti tipologie:
a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
c) clinica veterinaria – casa di cura veterinaria;
d) ospedale veterinario;
e) laboratorio veterinario di analisi.

2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonche’ alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono cosi’ individuate:
a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attivita’ professionale in forma privata e personale. Qualora due o piu’ medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attivita’ professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria;
b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualita’ ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l’accesso di animali, da uno o piu’ medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operino piu’ di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrera’ nominare un direttore sanitario medico
veterinario;
c) per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualita’ ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da piu’ medici veterinari generici o specialisti e nella quale e’ prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario.
La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualita’ ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da piu’ medici veterinari generici o specialisti e nella quale e’ prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale veterinario e’ dotato di direttore sanitario medico veterinario;
e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali
con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non e’ consentito alcun tipo di attivita’ clinica o chirurgica su animali 3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonche’ quanto previsto all’art. 2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle regioni con particolare riferimento all’applicazione della legge n. 281/1991 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale.
4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attivita’ organicamente collegate ad una o piu’ delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate.

Art. 2.
Definizione dei requisiti

1. Ferme restando le altre norme vigenti, le strutture veterinarie di cui all’art. 1, lettera a), se vi e’ l’accesso di animali, b), c) d) ed e) sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici sanciti dalle singole regioni sulla base dell’allegato 1, di norma in maniera coordinata tra le stesse regioni.
2. Le regioni disciplinano le modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nonche’ per l’accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.
3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicita’ almeno quinquennale ed ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessita’ ai fini del buon andamento delle attivita’ sanitarie e relativo controllo.

Art. 3.
Modalita’ di applicazione

1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente accordo, nell’ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni attraverso specifico provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, ricomprese nell’ambito della cornice finanziaria delineata dall’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d’ampliamento o trasformazione di strutture gia’ esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s’intende la modifica della tipologia della struttura gia’ autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalita’ per l’adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private gia’ autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente accordo.

Roma, 26 novembre 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

Allegato 1
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e’ gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

ALLEGATO I

 

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE

 

1)   STUDIO   VETERINARIO   CON  ACCESSO  DI  ANIMALI  E  AMBULATORIO

VETERINARIO

 

Requisiti minimi strutturali

 

I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle

prestazioni  erogate. La dotazione minima di ambienti per l’attivita’

dell’ambulatorio veterinario e’ la seguente:

 

– Sala d’attesa;

– Area per adempimenti amministrativi;

– Sala per l’esecuzione delle prestazioni;

– Spazi  o  armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,

attrezzature, strumentazioni;

– Servizi igienici.

 

Requisiti minimi impiantistici

 

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

 

– Nella  sala  d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata

adeguata illuminazione e ventilazione;

– Impianto idrico;

 

Requisiti minimi tecnologici

 

L’ambulatorio  veterinario deve disporre di attrezzature e presidi

medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta.

 

Requisiti minimi organizzativi

 

L’ambulatorio  veterinario  deve  possedere  i  seguenti requisiti

organizzativi:

 

– Affissione dell’orario o delle modalita’ di accesso alla struttura.

– Identificazione  e  comunicazione  all’utenza  del  nominativo  del

direttore sanitario;

 

2) CLINICA VETERINARIA – CASA DI CURA VETERINARIA

 

Requisiti minimi strutturali

 

I locali, e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle

prestazioni  erogate. La dotazione minima di ambienti per l’attivita’

della clinica veterinaria / casa di cura veterinaria e’ la seguente:

 

– Sala d’attesa;

– Area per adempimenti amministrativi;

– Sala per l’esecuzione delle prestazioni;

– Locale per la chirurgia;

– Area per la diagnostica radiologica;

– Area per il laboratorio d’analisi interno;

– Spazi  o  armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci,

attrezzature, strumentazioni;

– Locale  adeguato  e  attrezzato  con  box e/o gabbie per la degenza

degli animali;

– Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;

– Servizi igienici.

 

Requisiti minimi impiantistici

 

– Nella  sala d’attesa’ e nei locali operativi deve essere assicurata

adeguata illuminazione e ventilazione;

– Impianto idrico;

– Telefono.

 

Requisiti minimi tecnologici

 

La  clinica  veterinaria / casa di cura veterinaria deve disporre,

di   attrezzature   e   presidi   medico   chirurgici   in  relazione

all’attivita’ svolta.

 

Requisiti minimi organizzativi

 

La  clinica  /  casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti

requisiti organizzativi:

 

– Identificazione  e  comunicazione  all’utenza  del  nominativo  del

direttore sanitario;

– Affissione dell’orario di attivita’;

– Presenza  di  almeno  un  medico veterinario durante lo svolgimento

dell’attivita’ e in caso di animali in degenza.

 

3) OSPEDALE VETERINARIO

 

Requisiti minimi strutturali

 

I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle

prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attivita’ e’ la seguente:

 

– Sala di attesa;

– Sale  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  adeguate  alla diversa

tipologia delle prestazioni fornite;

– Locale per la chirurgia;

– Locale per la diagnostica radiologica;

– Locale per il laboratorio d’analisi interno;

– Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;

– Spazi  o  armadi  destinati a deposito di materiale d’uso, farmaci,

attrezzature, strumentazioni;

– Locale  adeguato  e  attrezzato  con  box e/o gabbie per la degenza

degli animali;

– Locale  separato  per  ricovero di animali con patologie o malattie

trasmissibili;

– Servizi igienici;

– Locali ad uso personale;

– Locale per l’amministrazione.

 

Requisiti minimi tecnologici.

 

L’ospedale  veterinario  deve  disporre  di attrezzature e presidi

medico chirurgici in relazione all’attivita’ svolta.

Requisiti minimi impiantistici

 

– Nella  sala  d’attesa e nei locali operativi deve essere assicurata

adeguata illuminazione e ventilazione;

– Impianto idrico;

– Telefono.

 

Requisiti minimi organizzativi

 

– Identificazione  e  comunicazione  all’utenza  del  nominativo  del

direttore sanitario;

– Affissione  dell’orario  di  apertura  per  le  attivita’ di pronto

soccorso;

– Presenza di almeno un medico veterinario sull’arco delle 24 ore.

 

LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

 

Requisiti minimi strutturali

 

I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle

prestazioni  erogate. La dotazione minima di ambienti per l’attivita’

di laboratorio veterinario di analisi e’ la seguente:

 

– Locale per l’accettazione dei campioni;

– Locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;

– Ambiente  separato  per  il  lavaggio  e  la  sterilizzazione della

vetreria;

– Spazi  o  armadi destinati a deposito di materiale d’uso, reagenti,

attrezzature, strumentazioni;

– Servizi igienici;

 

Requisiti minimi impiantistici

 

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

 

– Nei  locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione

e ventilazione;

– impianto idrico;

– Telefono.

 

Requisiti minimi tecnologici

 

Il laboratorio veterinario d’analisi deve disporre di attrezzature

e reagenti in relazione alla specifica attivita’ svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il  laboratorio  veterinario  d’analisi  deve  almeno  possedere i

seguenti requisiti organizzativi:

 

– Identificazione   e  comunicazione  all’utenza  del  normativo  del

direttore sanitario;

– Affissione dell’orario di apertura.