Legge 7 marzo 1985, n. 97

Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

G.U. 29 marzo 1985, n. 76.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, fa parte del comparto sanitario.

Art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si provvede alla equaparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite.

Art. 3.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per il 1985 e 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1985, all’uopo utilizzando lo specifico accantonamento «trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEGAN, Ministro della Sanità
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI