Nuovo Regolamento di esecuzione (UE) sull’Igiene degli Alimenti

G.U.C.E.L del 26 luglio 2013, n. 201

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche della bevande spiritose.

Questo recente provvedimento fissa le regole di applicazione del Regolamento n. 110/2008 per quanto concerne:

A) l’uso dei termini composti e delle allusioni nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di un prodotto alimentare;

B) le indicazioni geografiche delle bevande spiritose (di cui all’art. 15 del Reg. (CE) n. 110/2008) e l’uso del simbolo dell’Unione.

 

Il “termine composto” che indica una bevanda alcolica deve comparire in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore.

Il Regolamento sarà applicato a decorrere dall’1 settembre 2013. Gli artt. 3 e 4 (inerenti le norme sull’uso del “termine composto” e “allusioni” saranno applicati dal 1° marzo 2015.

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio “Igiene, Sicurezza e Qualità” dell’ONB.