Più di una volta nei corsi di formazione sull’Igiene degli Alimenti mi è stato chiesto “quando il Responsabile del sistema HACCP coincide con l’OSA (Operatore del Settore Alimentare)”?
RISPOSTA
La definizione di OSA la si ritrova nella seguente normativa:
A) regolamento (CE) n. 178/2002 il quale definisce come OSA “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il proprio controllo”;
B) regolamento (CE) n. 852/2004 il quale conferisce all’OSA la responsabilità della sicurezza alimentare in tutto il processo produttivo (produzione, trasformazione, distribuzione ecc.) da attuare attraverso il sistema HACCP.
Generalmente l’OSA corrisponde con il titolare dell’attività nonché legale rappresentante di questa. Il fatto di essere la figura aziendale (dipendente) o esterna (consulente) responsabile dell’attuazione e controllo delle procedure relative all’autocontrollo alimentare non rivela che tale persona prenda la funziona di OSA.
Il ruolo di OSA si verifica quando il legale rappresentante dell’attività accorda per iscritto un’ampia delega di incarichi e di autorità ad un altro soggetto provvisto di adeguate competenze (es. il consulente Biologo oppure un dipendente altamente qualificato).
Ovviamente affinché la delega sia efficace (cioè abbia carica liberatoria nei confronti del legale rappresentante dell’attività), deve contenere la dichiarazione (firmata e datata dal delegante e dal delegato) di reale indipendenza gestionale e patrimoniale in merito alla persona incaricata.
Dr. Luciano O. Atzori
Consigliere Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Coordinatore della Commissione permanente di Studio “Igiene, Sicurezza e Qualità” dell’ONB.