Il ministero dell’Ambiente ha fornito indicazioni in merito a obblighi, procedure ed esenzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti a seguito della conversione in legge del D.L. n.101/13 avvenuta il 30 ottobre 2013. Il documento ministeriale precisa che la norma non contempla l’obbligo di adesione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; per gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; per i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi. Inoltre, viene ribadito che l’obbligo di utilizzo del Sistri dal 1° ottobre 2013 non riguarda chi effettua trasporto in conto proprio. Infatti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale» contenuta nel comma 2 dell’art.11 del D.L. n.101/13 riguarda chi raccoglie o trasporta rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi.
(Ministero dell’Ambiente, circolare, 31/10/13, n.1)
Coordinatore della Commissione permanente di Studio “Igiene, Sicurezza e Qualità“