L’art. 16, comma 6, del DL 179/2912 – convertito in legge il 17/12/2912, stabilisce che “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Di seguito si riporta il documento ricevuto dalla Corte di Appello.
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