Approvato dal Consiglio Regionale un emendamento a modificare il comma 1 dell’art. 10 della L.R. n. 8/2004 in materia di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie.
In particolare l’autorizzazione all’esercizio non è trasmissibile a un soggetto diverso dal titolare ad eccezione di quattro tipologie:
1- costituzione di nuove società per fusione di socicetà stesse o fondazioni già autorizzate in ambito regionale;
2- fusione per incorporazione sempre tra società o fondazioni già autorizzate in ambito regionale;
3- “passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio”;
4- “atti dispositivi dell’intero ramo di azienda, previa modifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi”.