Produzione Primaria

Molto spesso, durante i corsi di aggiornamento e/o di formazione sul Sistema HACCP, mi viene chiesto “Cosa si intende per Produzione Primaria?“, “Quali sono i suoi confini?“.

 

Risposta

 

Secondo l’art. 3, punto 17, del Regolamento CE 178/2002 per produzione primaria si intendono “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente alla macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici“. Sempre il Regolamento CE 178/2002 nell’art. 2, comma2, lettera b), definisce prodotto primario “i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca“.

In realtà, per avere una più precisa definizione di “produzione primaria” bisogna riferirsi all’accordo, ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo alle “Linee Guida applicative del Regolamento 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari” del 29 aprile 2010 di cui viene riportato il punti 1.

 

1. Ambito di Applicazione ed Esclusioni

Produzione primaria

Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Esso si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.

A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:

* Produzione primaria: “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici” (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17);

* Prodotto primario: “i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca” (Reg. 178/2002 art. 2, comma 2, lettera b).

E’ necessario definire, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E. nel documento guida relativo al Regolamento n. 852, l’ambito di applicazione del Regolamento nel contesto della produzione primaria tanto per i prodotti vegetali che per quelli di origine animale:

• Produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all’Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;

• Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed in ogni caso di trasporto degli animali;

•Produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;

• Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell’allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall’allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;

•Produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento e l’imballaggio;

 
• Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione. •Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;

 
•Produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;

 
• Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall’apicoltura deve essere considerata produzione primaria, compreso l’allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell’Azienda di apicoltura . Tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell’Azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;

 
•Raccolta di funghi, tartufi, bacche, lumache ecc . selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

 

Le tipologie sopramenzionate, necessitano di registrazione/denuncia inizio attività (D.I.A.) ai sensi del Regolamento n. 852/2004.

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Coordinatore della Commissione permanente di Studio “Igiene, Sicurezza e Qualità” dell’ONB