Istamina nei prodotti della Pesca

G.U.U.E. L del 24 ottobre 2013, n. 282

Regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione del 23.10.2013 che modifica “l’Allegato I del Regolamento(CE) n. 2073/2005 relativo all’Istamina nei prodotti della pesca”.

Questa nuova disciplina presenta le seguenti novità:

A) Viene affermato un principio di sicurezza alimentare per l’istamina specifico per la salsa di pesce prodotta tramite fermentazione di prodotti della pesca. Il piano di campionamento è costituito da un’unica unità campionaria e il limite è pari a 400 mg/Kg per prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. Per quanto concerne l’interpretazione dei risultati questi sono valutati soddisfacenti se il valore osservato è pari o inferiore al valore limite e inaccettabile se il risultato è superiore al valore limite;

B) I campioni possono essere prelevati presso i dettaglianti. In questo caso non vale il principio di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 178/2002, secondo cui si presume che l’intera partita sia a rischio, a meno che il valore sia superiore a M” (400 mg/Kg).

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 13 novembre 2013.

Di seguito si riporta la versione integrale del testo del nuovo Regolamento.

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REGOLAMENTO (UE) N. 1019/2013

della COMMISSIONE del 23 ottobre 2013

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all’istamina nei prodotti della pesca

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari stabilisce i criteri microbiologici per alcuni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell’applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Nello specifico, tale regolamento stabilisce i criteri di sicurezza alimentare riguardanti l’istamina e i piani di campionamento dei prodotti della pesca ottenuti da specie ittiche associate con un tenore elevato di istidina.

(2) La salsa di pesce ottenuta mediante fermentazione è un prodotto liquido della pesca. La Commissione del Codex alimentarius ha fissato per quanto riguarda l’istamina contenuta in tale salsa nuovi livelli massimi raccomandati diversi da quelli riportati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005. Si tratta di una raccomandazione che si fonda sui dati relativi all’esposizione dei consumatori forniti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») nel parere scientifico sul controllo del rischio che si formino amine biogene negli alimenti fermentati.

(3) Poiché la salsa di pesce è un prodotto liquido della pesca, si presume che l’istamina sia in esso distribuita equamente. Il piano di campionamento potrà quindi essere più semplice rispetto a quello relativo a prodotti della pesca che si presentino sotto un’altra forma.

(4) È opportuno stabilire un criterio di sicurezza alimentare specifico per la salsa di pesce prodotta mediante la fermentazione di prodotti della pesca e allinearlo alle nuove norme del Codex alimentarius e al parere dell’EFSA. Occorre anche modificare la nota 2.

(5) Generalmente il piano di campionamento per l’istamina nei prodotti della pesca consiste in nove campioni che richiedono notevole quantità di materiale da cui estrarre un campione. La nota 18 del criterio di sicurezza alimentare 1.26 per i prodotti della pesca stabilisce che singoli campioni possono essere prelevati presso dettaglianti. In tali casi, l’intera partita non va considerata a rischio solo perché basata sul risultato di un campione. Se però i valori di un campione su nove analizzati sono superiori a M, l’intera partita va considerata a rischio. È opportuno agire nello stesso modo anche quando i valori di un singolo campione sono superiori a M. Occorre pertanto modificare la nota 18. È opportuno inoltre applicare la nota 18 ai criteri 1.26 e 1.27 di sicurezza alimentare.

(6) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 va modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-scientifica, legislativo-giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

 

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