Qualche giorno fa mi ha telefonato una collega per chiedermi quali fossero gli obblighi in merito all’indicazione del peso percentuale da riportare in etichetta.
Di seguito cercherò di dare una sintetica e chiara risposta.
RISPOSTA
L’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta un aspetto molto interessante per chi si occupa di sicurezza alimentare in quanto in esso si rivelano diverse esigenze tra le quali si possono citare, prima di tutto, la corretta informazione dei consumatori e secondariamente la tutela del segreto industriale, la tutela del libero movimento delle merci nel mercato UE e anche la difesa dei consumatori attraverso la possibilità di coordinare le emergenze (es. allerte e informazioni alimentari) permettendo il ritiro mirato dal mercato degli alimenti rischiosi o potenzialmente rischiosi per la salute.
L’indicazione in etichetta dei componenti che costituiscono un definito prodotto alimentare sono disciplinati dal Decreto Legislativo 109/1992 il quale negli articoli 5, 6, 7 e 9 norma nello specifico gli ingredienti, gli aromi, le esenzioni e le quantità. Se invece l’ingrediente viene ad essere “caratterizzante” bisogna fare riferimento all’art. n. 8 di seguito riportato.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Art. 8.
Ingrediente caratterizzante evidenziato
1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell’articolo 9, comma 7;
2) la cui quantità deve già figurare nell’etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l’obbligo dell’indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all’articolo 5, commi 8 e 9;
c-‐bis) nei casi in cui le indicazioni “edulcorante/i o “con zucchero/i ed edulcorante accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi dell’allegato 2, sezione II;
c-‐ter) alle indicazioni relative all’aggiunta di vitamine e di sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L’indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.
5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.
5-‐bis. L’indicazione della percentuale è sostituita dall’indicazione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 grammi di prodotto finito, quando la quantità dell’ingrediente o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell’etichettatura superi il 100 per cento.
5-‐ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.
5-‐quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della disidratazione. 5-‐quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
5-‐sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
La normativa sull’Etichettatura dei prodotti alimentari nasce con la Direttiva 79/112/CEE, che in Italia fu recepita tramite il D. lgs. 109/1992.
Nel 2003, la sopra citata Direttiva fu abolita dalla nuova Direttiva 2000/13/CEE. In Italia invece di emanare una nuova norma si apportarono ritocchi al D.Lgs. 109/1992 che, tutt’oggi, rappresenta il riferimento sulla disciplina per etichettare dei prodotti alimentari.
Nel 2011 l’UE ha emanato il Regolamento 1169/2011 “relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
Il Regolamento UE 1169/2011 ha introdotto molte novità quali la leggibilità dell’etichettatura (in quanto si prevede un corpo minimo per i caratteri utilizzati), l’obbligatorietà dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale e della presenza di ingredienti allergenici.
Le novità introdotte dal Regolamento UE 1169/2011 sono entrate in vigore il 22 novembre 2011, ma i soggetti preposti all’etichettatura dei prodotti alimentari possono usufruire di un periodo transitorio di tre anni per adeguarsi eccetto la novità inerente l’indicazione dell’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale, la cui cogenza è prevista entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento.
Dr. Luciano O. Atzori
Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”
Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità
Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-scientifica, legislativo-giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.
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