Sicurezza alimentare. Il pacchetto qualità

G.U.U.E. L del 14 dicembre 2012, n. 343

Regolamento UE 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.

Questa nuova disciplina sulla qualità sui prodotti agricoli e alimentari (nota come “Pacchetto Qualità” estingue e subentra ai Regolamenti CE 509/2006 (concernente le specialità tradizionali garantite) e 510/2006 (attinente alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche). Essa nasce dalla volontà di venire incontro ai prodotti alimentari ed agricoli caratterizzati da specifiche e riconoscibili particolarità.

Tra i principi ispiratori di questa norma vi sono soprattutto la corretta informazione dei consumatori (trasmissione delle caratteristiche dei prodotti in un regime di leale concorrenza) e la possibilità di utilizzo di “termini facoltativi di qualità” con l’obiettivo di permettere ai produttori la diffusione del valore aggiunto di specifici prodotti alimentari.

Tra le principali novità vi sono:

A) nuove misure inerenti l’utilizzo facoltativo in etichetta della dicitura “Prodotto di montagna” per indicare alimenti ottenuti con materie prime e/o mangimi per animali originari da zone di montagna e trasformate sempre in queste aree (Regolamento CE 1257/1999);

B) impegno della Commissione, entro il 4.01.2014, di presentare uno studio sulla fattibilità di utilizzo facoltativo della dicitura qualitativa “prodotto dall’agricoltura delle isole”;

C) possibilità di rappresentare in etichetta simboli, testi, opere grafiche per rappresentare la zona d’origine;

D) la soppressione della possibilità di registrare una STG, Specialità Tradizionale Garantita, (es. mozzarella e pizza napoletana) senza riserva del nome. Saranno tutelate anche le ricette e non solo i metodi tradizionali di produzione e le STG dovranno documentare il radicamento sul territorio locale da almeno 30 anni quindi non più 25 anni come previsto sinora;

E) non è più dovuta la notifica di parte perché venga avviato il processo di salvaguardia di un prodotto alimentare riconosciuto a livello comunitario;

F) rafforzamento degli strumenti IGP e DOP;

G) ecc.

 

Di seguito si riporta una parte del testo del nuovo Regolamento denominato “Pacchetto Qualità”.

 

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012

del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;

c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

d) l’integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

 

2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l’identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:

a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o

b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che integrano l’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all’economia rurale.

2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell’Unione relative all’immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all’organizzazione comune unica dei mercati e all’etichettatura degli alimenti.

4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

 

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;

2) «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;

3) «tradizionale», l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;

4) «etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;

5) «specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;

6) «termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione;

7) «fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l’elaborazione;

8) «prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

 

TITOLO II

DENOMINAZIONI di ORIGINE PROTETTE e INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;

b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione;

c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

 

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. Inderogaalparagrafo1,taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c) esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, concer-­‐nenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell’uso e di know-­how o fattori naturali riconosciuti.

 

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi

1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell’articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

 

Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) gli elementi che stabiliscono:

i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o

ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

g) il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2.

 

Articolo 8

Contenuto della domanda di registrazione

1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:

a) il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

b) il disciplinare di cui all’articolo 7;

c) un documento unico contenente gli elementi seguenti:

i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

ii) la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame. Una domanda di cui all’articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

 

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Omissis…

 

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

 

Le NEWS sull’Igiene, Sicurezza e Qualità rappresentano una forma di informazione/formazione di natura tecnico-­scientifica, legislativo-­giuridica, burocratica e di etica professionale utile ai Biologi che operano, o intendono operare, nel settore della Sicurezza Alimentare, della Sicurezza sul Lavoro e dei sistemi di Qualità.

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