Il conflitto d’interessi. Biologi nutrizionisti e non solo…

Il conflitto di interessi è generalmente inteso come la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale) interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire (o appare avere la potenzialità di interferire), con l’abilità di una persona (professionista) ad agire in conformità con l’interesse primario di un’altra parte (es. interesse della collettività ovvero interesse dell’assistito), assumendo che tale persona abbia un dovere derivante dalla legge, da un contratto o da regole di correttezza professionale nel fare ciò.

Nonostante il biologo non appartenga alle professioni sanitarie in senso stretto, è un professionista del ruolo sanitario che spesso si trova a operare, appunto, nel campo sanitario essendo l’attività in concreto svolta orientata alla tutela del benessere e della salute dell’uomo.

Il conflitto di interessi non è un evento o comportamento (come la corruzione), ma una situazione o condizione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall’inseguimento di quelli secondari; non c’è bisogno che il giudizio del professionista sia influenzato in modo evidente da altri interessi estranei al suo mandato principale, né che il suo comportamento arrechi effettivamente un danno al paziente, è sufficiente che esista un legame, che potrebbe comprometterne l’indipendenza e ledere in tal modo la sua immagine e dignità professionale e minare la fiducia che un cliente ripone in un professionista.

Occorre evidenziare che la presenza di un conflitto di interesse non deve essere considerato quale sinonimo di disonestà o di faziosità, ma esprime soltanto una potenziale interferenza in ciò che potrebbe essere consigliato o prescritto.

L’ONB di fronte agli innumerevoli problemi e/o pericoli in cui il professionista può imbattersi ha ritenuto opportuno porre l’attenzione su una situazione, che sottovalutata, potrebbe ledere la trasparenza, la dignità e l’immagine dell’intera categoria a fronte di comportamenti poco etici, scorretti e deontologicamente riprovevoli.

In tale contesto occorre anzitutto porre l’attenzione su quanto viene espressamente previsto nel codice deontologico che è un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.

In particolare l’Art. 31 intitolato (Conflitto di interessi) prevede che “Il Biologo è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali, un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.”

Alla luce di tutto quanto sopra, questo Ordine nel tentativo di sensibilizzare tutti i biologi in merito alla esistenza ed alla possibilità del verificarsi di una situazione di conflitto di interesse, suggerisce a tutti i professionisti di valutarne l’importanza e gli eventuali rischi professionali nonché di evitare ogni condizione nella quale il giudizio d’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.

Con riferimento specifico all’attività del biologo nutrizionista, in virtù delle competenze attribuitegli e della riconosciuta possibilità di consigliare e prescrivere integratori alimentari (come espressamente stabilito dal Consiglio Superiore della Sanità Consiglio Superiore della Sanità, sezione II, del 12 aprile 2011), è necessario porre l’attenzione sulla estrema semplicità per siffatti professionisti di imbattersi in  situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Si pensi al fenomeno, sempre più diffuso, di prestare la propria attività professionale all’interno delle farmacie.

Al riguardo, l’Ordine ha già preso una posizione negativa (vedasi “linee guida Lo studio Professionale del biologo nutrizionista”).

È utile e quantomeno opportuno a questo punto, alla luce della specifica facoltà di prescrizione di integratori dei nutrizionisti nonché del significato attribuito al concetto di conflitto di interesse ed al fine di tutelare l’interesse del cliente e l’osservanza del codice deontologico del biologo, richiamare ed applicare, laddove possibile, la disciplina normativa contenuta nell’art. 102 del regio decreto n. 1265 del 1934, recante il testo unico delle leggi sanitarie, nel quale si prevede espressamente che “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.”

Si fa presente che il Ministro alla Salute, On.le Beatrice Lorenzin, ha presentato al Consiglio dei Ministri un Disegno di Legge n. 1324 “ominibus”, contenete varie norme di interesse sanitario, tra cui l’art. 8, comma 1, interviene sull’articolo 102 del regio decreto n. 1265 del 1934, recante il testo unico delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Il nuovo testo proposto nel citato disegno di legge prevede che: Art. 102. — Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali»”

Dalla relazione introduttiva del disegno di legge viene chiarito che tale principio poteva essere plausibile nel 1934 “quando le professioni erano solo quelle di medico, di farmacista e di veterinario, ma non più attuale considerato che le professioni sanitarie sono oltre 25”. In base alla nuova formulazione, pertanto, si conferma il principio della non cumulabilità delle professioni sanitarie al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse nelle farmacie ponendo il divieto di compresenza in farmacia solo per le professioni di medico e di farmacista, al fine  di evitare “che all’interno della farmacia operi un professionista in possesso della cosiddetta «legittimazione alla prescrizione»”, eliminandolo per le altre, con l’effetto di “favorire il processo, già da tempo in atto, di trasformazione della farmacia in presidio socio-sanitario del territorio”.

La normativa sopra richiamata e le conseguenti proposte di modifiche, dimostrano l’attenzione da sempre posta dal legislatore in merito al potenziale conflitto in cui un professionista abilitato alla prescrizione si trova ad incorrere ed alla tutela apprestata per evitare che ciò si verifichi.

Ciò detto, questo Ordine è portato a ritenere che l’esercizio dell’attività del biologo nutrizionista all’interno della farmacia è contraria sia alle norme deontologiche sia, in via analogica, alle norme previste nel citato testo unico, normativa che deve necessariamente ritenersi applicabile anche al biologo in quanto in virtù della riconosciuta competenza a prescrivere integratori.

 

 

Avv. Chiara Gala

Ufficio Legale dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

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