Novembre 2014
Delibera Giunta Reg. 23 luglio 2014, n. 1257
Impiego di latte bovino non conforme ai criteri previsti dal Reg. Ce 853/2004 per la produzione di formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni. Modifica della DGR 329/11.
Delibera emanata da: Regione Emilia Romagna
Pubblicata su: Bollettino Uff. Regione n° 320 del 05/11/2014
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:
– il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale e specificamente l’art. 10 comma 8 lett. a), laddove prevede per gli Stati membri la facoltà di consentire deroghe a quanto previsto, autorizzando l’impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri stabiliti nell’Allegato III, Sezione IX del Regolamento medesimo per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Atteso che:
- la Conferenza Stato-Regioni, al fine di armonizzare sul territorio nazionale le modalità applicative per l’impiego di latte bovino non conforme ai criteri di carica batterica e contenuto in cellule somatiche previsti dal Regolamento n. 853/2004, ha sancito apposita intesa in data 25 gennaio 2007;
- detta intesa, all’art. 1, consente - unicamente per la produzione dei formaggi indicati nell’allegato alla medesima, tra i quali il formaggio Parmigiano Reggiano - all’art. 1, lett. a) -‐ l’impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui al soprarichiamato allegato al Regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 gradi
- la Giunta regionale con deliberazione 841/07 ha recepito detta intesa.
Atteso che la Conferenza Stato-Regioni, alla luce dell’analisi dei dati derivanti dai piani di controllo, ha sancito apposita nuova intesa, in data 23 settembre 2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato II, sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004 per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni.
Richiamata la delibera della Giunta regionale 14 marzo 2011 n. 329 di recepimento della intesa del 23 settembre 2010, con la quale al punto 3 si conferma la possibilità di impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri fissati dal Reg Ce 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 °C prevista per i formaggi indicati nell’Intesa sancita in sede di conferenza Stato regioni del 25 gennaio 2007 e di cui si avvale la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano.
Vista la richiesta inoltrata a questa Regione con lettera prot n. 169 del 8 luglio 2014 dal Presidente del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano nella quale si comunica la decisione di recedere dalla possibilità di avvalersi della suddetta deroga e di passare all’applicazione integrale dei criteri previsti dalla normativa per il latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione, acquisita dal Servizio veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione Sanità e Politiche Sociali con prot. 264037 del 16 /7/2014.
Preso atto dei dati rilevati nell’ambito dei controlli in questi ultimi anni sulla produzione del latte in Regione Emilia-Romagna che rendono applicabile tale decisione,
Sentito il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, attività faunistoco-vanatorie di questa Regione che ha espresso un parere favorevole;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi delibera:
1. di stabilire che nel territorio della Regione Emilia-Romagna la produzione di latte crudo bovino ai fini del trattamento termico e della trasformazione lattiero casearia, compresa la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano, deve essere conforme ai criteri di cui all’allegato III, sezione IX del Regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi a 30°C (media geometrica mobile pari o inferiore a 100.000/ml calcolata su un periodo 60 gg con almeno un prelievo quindicinale) e per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche per ml (media geometrica mobile pari o inferiore a 400.000/ml calcolata su un periodo di 90 giorni con almeno un prelievo ogni 30 giorni);
2. per quanto sopra stabilito di revocare quanto deciso nella DGR 329 del 14 marzo 2011;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Delibera Giunta Reg. 13 ottobre 2014, n. 1580
Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2014/2015 - Ulteriori disposizioni concernenti l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di uve, mosti e vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti
Delibera emanata da: Regione Emilia Romagna Pubblicata su: Bollettino Uff. Regione n° 320 del 05/11/2014 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l’art. 80 e l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013 rubricato “Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole”;
Richiamati nello specifico i seguenti punti del citato allegato VIII:
- il punto A che prevede:
> al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
> al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
> al paragrafo 3, che gli Stati membri, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, possano chiedere che il limite o i limiti di cui al paragrafo 2 siano innalzati dello 0,5 %;
- il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;
Rilevato che le disposizioni comunitarie sopra citate sono le medesime dell’abrogato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visti, inoltre:
- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012;
Preso atto:
- che l’art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
– che il citato Decreto ministeriale 9 ottobre 2012 prevede, tra l’altro, all’art. 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio, all’ICQRF ed al Ministero;
Vista la propria deliberazione n. 1234 del 23 luglio 2014 con la quale è stato autorizzato, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, per le tipologie ed entro i limiti espressamente individuati nei punti 1), 2) e 3) del dispositivo della medesima deliberazione n. 1234/2014;
Atteso che nella citata deliberazione n. 1234/2014 non sono stati indicati i vini DOP Colli di Parma in ragione del fatto che il Consorzio di tutela della denominazione non aveva all’epoca manifestato l’esigenza di effettuare tale operazione;
Preso atto che lo stesso Consorzio di tutela dei vini DOP Colli di Parma, con nota assunta al protocollo del competente Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali al n. PG/2014/334702 del 22 settembre 2014, ha richiesto l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico di 1,5 % vol. dei vini DOP Colli di Parma;
Considerato:
- che i mesi estivi sono stati caratterizzati da ripetute piogge e temperature al di sotto della media del periodo;
- che il permanere di tali condizioni climatiche anche nei mesi di agosto e settembre ha comportato la necessità di procedere ad una raccolta di uva in anticipo rispetto alla completa maturazione per non incorrere in fitopatie che avrebbero potuto compromettere l’esito produttivo;
Ritenuto pertanto di consentire, per la campagna vitivinicola 2014/2015 - in coerenza con quanto già disposto con la più volte richiamata deliberazione n. 1234/2014 - l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di 1,5% vol. per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vino nuovo ancora in fermentazione, vini per base spumante, vini atti a diventare vino DOP Colli di Parma;
Atteso, inoltre, che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, in ragione delle sfavorevoli condizioni climatiche della primavera e dell’estate, con nota protocollo n. PG/2014/0301337 del 26 agosto 2014, ha rappresentato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la necessità di richiedere con urgenza alla Commissione Europea l’innalzamento del limite di arricchimento al 2%;
Preso atto che il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari – del MIPAAF, con nota circolare prot. 1468 del 12 settembre 2014, ha comunicato che:
– la Commissione Europea ha presentato un progetto di Regolamento che autorizza, con effetto retroattivo, un ulteriore incremento di 0,5% vol per l’arricchimento in alcune regioni ed aree italiane tra cui l’Emilia-Romagna;
- possono ritenersi, pertanto, consentite le operazioni di arricchimento che determinano un aumento del titolo alcolometrico di 2% vol., comprese quelle già effettuate;
Rilevata la necessità ed urgenza di provvedere in merito stante l’attuale fase di raccolta delle uve e conferimento del prodotto alle cantine, ai fini del successivo processo di vinificazione ed eventuale arricchimento;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi delibera
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2014/2015, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5 % vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare vini a Denominazione di Origine Protetta Colli di Parma;
2) di autorizzare altresì l’arricchimento, per un massimo di 1,5% vol., della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta Colli di Parma per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio delimitato dal disciplinare;
3) di dare atto che il Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - del MIPAAF, con nota circolare prot. 1468 del 12 settembre 2014, ha comunicato che:
- la Commissione Europea ha presentato un progetto di Regolamento che autorizza, con effetto retroattivo, un ulteriore incremento di 0,5% vol. per l’arricchimento in alcune regioni ed aree italiane tra cui l’Emilia-Romagna;
- possono ritenersi pertanto consentite le operazioni di arricchimento che determinano un aumento del titolo alcolometrico di 2% vol., comprese quelle già effettuate;
4) di disporre che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico – venatorie provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF, alle Organizzazioni professionali regionali ed al Consorzio di tutela dei vini DOP dei Colli di Parma;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca.
Delibera Giunta Reg. 28 ottobre 2014, n. 2015
Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, s.m.i. in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative.
Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2014-2015 e successive. Abrogazione DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e DGR 13 settembre 2011, n. 1464.
Decreto emanato da: Regione Veneto
Pubblicato su: Bollettino Uff. Regione n° 107 del 07/11/2014
L’Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
Le disposizioni regionali concernenti gli utilizzi alternativi rispetto al conferimento obbligatorio alla distillazione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione (fecce e vinacce) ha dato attuazione all’articolo 5 del DM 27 novembre 2008 a partire dal 2009.
Con la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 sono stati infatti definiti, in sede di prima applicazione, i criteri tecnici e le procedure amministrative per l’utilizzo agronomico delle fecce e delle vinacce, e per l’impiego nei processi di digestione anaerobica e di combustione per produzione di energia delle sole vinacce derivanti dalla vinificazione delle uve.
Successivamente, con l’intento di perfezionare una regolamentazione che aveva comunque un’efficacia limitata alla medesima campagna per la quale era stata emanata, nuovi provvedimenti hanno dato maggiore definizione alle specifiche norme tecniche di gestione. Si sono svolti a tal fine alcuni incontri di coordinamento tra le Regioni interessate, in un prima fase, e poi tra le Regioni ed il MIPAAF, con lo scopo di dare opportuna definizione alle procedure in argomento. Sulla base degli esiti di tale confronto è stato emanato il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, che ha modificato l’articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396. Con detto decreto sono stati individuati i criteri comuni di gestione ai quali le Regioni si sono adeguate nella successiva stesura della disciplina regionale.
Di conseguenza, con la DGR n. 2062/2010, stante l’imminenza dell’avvio della campagna vendemmiale 2010-2011, è stata data una prima urgente applicazione del decreto ministeriale n. 7407/2010. La successiva DGR 16 settembre 2010, n. 2185 - abrogando la precedente DGR n. 2062/2010 - ha poi provveduto alla definizione del nuovo allegato A, contenente le disposizioni applicative dell’articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396.
Infine, la DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e la successiva DGR 13 settembre 2011, n. 1464, sulla scorta dell’esperienza sviluppata in due anni di applicazione della normativa in argomento, hanno introdotto disposizioni efficaci anche per le successive campagne vendemmiali, facendo sempre salve le eventuali esigenze di aggiornamento in caso di modifica della legislazione comunitaria o nazionale.
Le disposizioni confermavano la possibilità di ricorso all’uso agronomico dei sottoprodotti in questione solo da parte delle aziende che, oltre a dover rispettare il requisito della produzione aziendale in quota prevalente delle uve vinificate, non dovevano tuttavia superare il limite massimo complessivo di 4.000 hl di vino complessivamente prodotto annualmente. Oltre tale livello di produzione vinicola, l’uso alternativo disciplinato dalla DGR n. 1348/2011 consisteva nella destinazione delle vinacce al trattamento di digestione anaerobica o oppure alla combustione - in forma controllata - per la produzione di energia.
Gli operatori del settore vitivinicolo, dopo alcuni anni di applicazione della norma, hanno ritenuto opportuno proporre la soppressione del limite di 4.000 hl di vino complessivamente prodotto a livello aziendale, fermi restando il limite del quantitativo massimo annuo di 3 t/ha di sottoprodotto distribuito sulle superfici agricole condotte dall’agricoltore ed il requisito obbligatorio della prevalenza della provenienza aziendale delle uve vinificate dall’azienda medesima.
Considerato che viene mantenuto il limite massimo fissato dalla norma nazionale (3 t/ha) nella distribuzione dei sottoprodotti in questione sui terreni agricoli, l’eliminazione del vincolo di 4.000 hl di vino annualmente prodotto non determina evidentemente alcun effetto sull’ambiente, anche relativamente alla tutela delle acque e alla salvaguardia dei suoli agricoli.
La proposta è stata portata all’ordine del giorno della “filiera” vitivinicola regionale, i cui rappresentanti, intervenuti all’incontro tenutosi il 6 agosto 2014, hanno espresso una condivisione dell’iniziativa e - pertanto - confermato l’opportunità della limitata modifica alle disposizioni in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione.
Con la presente proposta di provvedimento si approva pertanto l’allegato A, dal titolo “Disposizioni integrative dell’articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli”, con il quale si abolisce il limite di 4.000 hl di produzione aziendale, sopra indicato per le aziende vitivinicole, ed aggiorna i riferimenti di legge all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.
Si approva altresì l’allegato B, che costituisce il modello per la presentazione - alla Provincia in cui ricade il centro aziendale e agli Uffici periferici dell’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) competente per territorio - della “Comunicazione per l’uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’OCM del mercato vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO l’allegato XV ter del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D “Sottoprodotti”, che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;
VISTO in particolare l’articolo 22 del predetto regolamento che prevede che i produttori siano tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto “supervisione” e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE la DGR n. 2495/2006, la DGR n. 2439/2007 e la DGR n. 1150/2011, relative agli utilizzi agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, ivi comprese le acque reflue vitivinicole;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
VISTA la DGR 8 agosto 2008, n. 2204;
VISTA la legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;
VISTA la DGR 5 maggio 2009, n. 1192;
VISTA la DGR 28 luglio 2009, n. 2272;
VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”;
VISTI in particolare gli articoli 9 e 14 della citata Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 che pongono in capo alle Regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2009, prot. n. 0005741, con oggetto: “Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei prodotti della vinificazione”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2009, n. 155, “Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009-2010 (rif. Articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)”;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 agosto 2009, n. 0006139, con la quale si esprime parere favorevole in ordine alla coerenza del DPGR n. 155 del 18 agosto 2009 con le disposizioni comunitarie e nazionali, nel rispetto delle disposizioni in materia ambientale;
VISTA la DGR 15 settembre 2009, n. 2594 “Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli”;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407 “Modifiche all’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, concernente ‘Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione dei sottoprodotti della vinificazione’ “;
VISTA la DGR 3 agosto 2011, n. 1348, che ha abrogato la DGR 16 settembre 2010, n. 2185, con la quale erano state recepite le disposizioni dell’articolo 5 del DM 27 novembre 2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, ed ha approvato le nuove disposizioni valide per la campagna vendemmiale 2011-‐201 e le campagne successive; VISTA la DGR 13 settembre 2011, n. 1464, che ha modificato il testo dell’allegato A alla DGR 3 agosto 2011, n. 1348, limitatamente all’articolo 1, lettera a);
PRESO ATTO degli esiti dell’incontro tenutosi il giorno 6 agosto 2014, presso la Regione del Veneto, durante il quale i rappresentanti degli Enti e degli Organismi facenti parte della filiera vitivinicola hanno concordato sull’opportunità della modifica alle disposizioni vigenti in Veneto, limitatamente al vincolo dei 4.000 hl di produzione massima aziendale, che potrà di conseguenza essere superato - allo scopo di poter effettuare l’utilizzo agronomico diretto dei sottoprodotti in argomento - dai soli “produttori” che vinificano per la maggior parte uve proprie;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’aggiornamento delle disposizioni recate dall’allegato A alla DGR n. 1348/2011, in relazione all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta;
VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 “Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l’attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell’art. 30 della medesima legge.”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.”
Delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato A al presente atto, che modifica e aggiorna le procedure per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione, già disciplinate dalla DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e smi, ai fini della loro destinazione ad usi alternativi rispetto al conferimento alla distillazione;
3. di approvare l’allegato B al presente atto, recante il modello di “Comunicazione per l’uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;
4. di abrogare la DGR 3 agosto 2011, n. 1348, con oggetto “Decreto ministeriale 27 novembre 2008 n. 5396 e smi, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2011-2012 e successive. Abrogazione della DGR 16 settembre 2010, n. 2185”, e di abrogare altresì la DGR 13 settembre 2011, n. 1464, avente per oggetto “DGR 3 agosto 2011, n. 1348 in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione. Modifica dell’articolo 1, lettera a) dell’allegato A”;
5. di precisare che le disposizioni e gli allegati di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dalla campagna vendemmiale 2014-2015 e validità anche per le campagne vendemmiali successive;
6. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Sezione Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
alla Dgr n. 2015 del 28 ottobre 2014 pag. 1/5
Disposizioni applicative dell’articolo 5 del DM 27.11.2008, n. 5396, come modificato dal DM 4 agosto 2010, n. 7407, in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve dei produttori vitivinicoli
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini esclusivi dell’applicazione delle presenti disposizioni si intende per:
a) “produttore”:
qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla trasformazione di uve, provenienti in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione;
b) “sottoprodotti”:
- le vinacce provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, che hanno subìto esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico e con un contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro (effettivo e potenziale) ogni 100 kg;
- le fecce di vino, con contenuti minimi di 4 litri di alcool anidro per 100 kg, ed il 45% di umidità.
Articolo 2 - Campo di applicazione
1. Il presente provvedimento si applica agli usi alternativi, in quanto ammessi dall’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, e successive modifiche ed integrazioni, dei sottoprodotti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Sono escluse dall’applicazione delle presenti disposizioni le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, titolo III, della DGR n. 2495/2006, della DGR n. 2439/2007 e successivi provvedimenti regionali di modifica ed integrazione.
Articolo 3 - Usi alternativi dei sottoprodotti
1. Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, all’articolo 5, stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione.
2. Gli usi alternativi ammessi ai sensi del presente provvedimento sono:
a) uso agronomico, per i sottoprodotti tal quali o dopo il trattamento di digestione anaerobica;
b) conferimento a impianti di trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas, ai sensi della DGR n. 2495/2006, della DGR n. 2439/2007 e della DGR n. 1150/2011 e successive modifiche e integrazioni;
c) trattamento di combustione per la produzione di energia termica o elettrica.
3. I sottoprodotti indicati al precedente articolo 1 possono essere destinati all’uso agronomico o destinati agli altri usi alternativi, nel rispetto delle disposizioni del DM 27.11.2008, n. 5396, e s.m.i, e del presente provvedimento.
4. Sono esonerati dall’obbligo del ritiro sotto controllo i produttori che ottengono annualmente nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.
Articolo 4 - Soggetti ammessi
1. Possono effettuare gli usi dei sottoprodotti previsti dal precedente articolo 3, i produttori come definiti all’articolo 1, nonché le Cantine Sociali, con rilascio dei sottoprodotti ai propri soci in quota parte della materia prima dagli stessi conferita.
Articolo 5 - Uso agronomico
1. L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso sui terreni condotti dall’utilizzatore, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3 t/ha.
2. Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall’applicazione di:
– fanghi o altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con la DGR 9.8.2005, n. 2241;
- effluenti di allevamento palabili/non palabili, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera
c) del decreto ministeriale 7 aprile 2006: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita. Sono altresì da considerare, ai fini del presente divieto, anche i materiali assimilati agli effluenti di allevamento palabili/non palabili;
- reflui oleari di cui alla DGR n. 2214/2008.
3. È fatto inoltre divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:
a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
b) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile;
c) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua;
d) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 152/2006, come applicato dall’articolo 13 dell’allegato A3 “Norme tecniche di attuazione” del Piano di tutela delle acque del Veneto (DCR n. 107 del 5 novembre 2009).
4. Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all’appassimento per la produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre dell’anno di inizio della campagna vendemmiale, ai sensi del decreto emanato annualmente dal Direttore della Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 82, gli interventi di spandimento delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il termine del 31 dicembre dell’anno di inizio di ciascuna campagna vendemmiale.
Articolo 6 - Trattamenti di digestione anaerobica per la produzione di biogas
1. L’impiego dei sottoprodotti fecce e vinacce nell’ambito dei processi di trattamento anaerobico per la produzione di biogas, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal presente provvedimento e delle disposizioni tecniche ed amministrative stabilite per l’attività di utilizzo agronomico dei materiali che residuano dalla digestione anaerobica degli effluenti di allevamento, eventualmente miscelati con biomasse vegetali aziendali, o dal trattamento di altre biomasse e/o sottoprodotti, aziendali o reperiti sul mercato.
2. Per l’impiego delle vinacce e/o delle fecce nell’ambito del trattamento di digestione anaerobica per la produzione di biogas in qualità di sottoprodotti, il gestore dell’impianto ed il soggetto conferente devono redigere e sottoscrivere, prima dell’uscita dallo stabilimento di produzione del materiale oggetto della cessione, un “Accordo-‐tipo per la fornitura di biomassa”, sul tipo dell’allegato A alla DGR 3 agosto 2011, n. 1349, e successive modifiche ed integrazioni, dal quale si possano dedurre con certezza la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale oggetto del trasferimento.
3. I gestori degli impianti di digestione anaerobica che ricevono dai produttori gli effluenti di allevamento e/o le biomasse vegetali e/o sottoprodotti dei quali è ammesso il trattamento per i fini di cui al presente provvedimento, sono tenuti alla compilazione e consegna al produttore della pagina 3 del Modello di “Registro di conferimento e rilascio” di cui all’allegato C1 alla DGR n. 2439/2007. I gestori sono altresì tenuti a compilare e conservare il suddetto “Registro di conferimento e rilascio” per cinque anni.
4. Nei casi in cui sia prevista la riconsegna al produttore del materiale rilasciato dall’impianto dopo il trattamento, in quota proporzionale alla quantità di materiale conferito, per un successivo uso agronomico, il gestore dell’impianto è tenuto a consegnare al produttore il Modello “Documento di rilascio”, allegato C2 alla DGR n. 2439/2007, che ha validità anche quale documento di trasporto, ovvero, nel caso di conferimento a impianto di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare – se previsto dalla norma regionale – un analogo documento con validità riconosciuta dalla Regione medesima.
5. Valgono inoltre, relativamente all’uso agronomico dell’azoto contenuto nei materiali derivanti dal trattamento delle suddette miscele di biomasse animali e vegetali, i criteri e le disposizioni dettate dall’allegato A alla DGR n. 2495/2006 (per le zone ordinarie, non designate vulnerabili ai nitrati), dall’allegato A alla DGR n. 1150/2011 (per le zone designate vulnerabili ai nitrati) e dai successivi provvedimenti applicativi ed integrativi, con particolare riferimento al DDR 13 luglio 2012, n. 79 (Piano di Utilizzazione Agronomica) e al DDR 20 marzo 2013, n. 30 (Registro delle concimazioni).
6. La gestione e l’utilizzazione agronomica dell’azoto contenuto nei materiali derivanti da impianti di trattamento anaerobico che impiegano esclusivamente biomasse vegetali aziendali appositamente dedicate, ovvero in miscela con i sottoprodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, oppure trattano i soli sottoprodotti succitati, devono essere svolte in conformità disposizioni alle procedure per le acque reflue aziendali dettate dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, titolo III, e successive modifiche ed integrazioni, con presentazione alla Provincia della Comunicazione preventiva per lo spandimento ai fini agronomici.
Articolo 7 - Combustione per la produzione di energia
1. Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 2 dell’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono considerati sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4, parte II, dell’allegato X, parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e/o di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo.
2. Fatto salvo quanto stabilito per gli impianti di combustione di cui alle lettere bb) e ff), sezione 4, parte I dell’allegato IV, parte quinta del richiamato decreto legislativo, nonché i casi di esclusione previsti dall’articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269 e della parte quinta del medesimo decreto legislativo.
3. Ai sensi dell’articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006, gli impianti di combustione di cui al comma 1, alimentati da biomasse di cui alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4, alimentati da biomasse combustibili, devono comunque rispettare i valori dei limiti massimi di emissione previsti all’allegato I – “Valori di emissioni e prescrizioni”, parte quinta, del citato decreto legislativo.
4. Nel caso di consegna ad impianti di altra Regione, il gestore dell’impianto dovrà consegnare al conferente il sottoprodotto un documento di riscontro dell’avvenuto conferimento, secondo le modalità definite dalla Regione in cui ricade l’impianto di trattamento.
Articolo 8 - Comunicazione
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che effettuano l’uso agronomico delle fecce e delle vinacce, o che provvedono all’invio di queste ultime agli impianti di trattamento per i fini ammessi dal presente provvedimento, sono tenuti a presentare apposita Comunicazione alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF territorialmente competente, nel cui territorio ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti, al fine di consentire, rispettivamente, la verifica del rispetto delle normative in materia ambientale e vitivinicola.
2. Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax, alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’ICQRF territorialmente competente, il modello di Comunicazione “Allegato B” al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni, almeno 4 giorni prima dell’inizio del periodo di effettuazione delle operazioni destinate a rendere i suddetti sottoprodotti inutilizzabili all’uso umano tramite lo spandimento in campo, indicando nel modello tutti i giorni nei quali è previsto lo svolgimento delle suddette operazioni.
3. I soggetti che conferiscono le vinacce agli impianti di trattamento sono tenuti a inviare la Comunicazione almeno 4 giorni prima dell’inizio del periodo del suddetto conferimento e devono conservare le Comunicazioni inviate unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo 6 e agli appositi “Registri ufficiali di cantina”.
4. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.
Articolo 9 - Obblighi previsti dalla normativa vitivinicola
1. In applicazione dell’art. 47, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione di ritiro e prima dell’operazione stessa; nella colonna “descrizione” è riportato, tra l’altro, il riferimento alla Comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.
2. Le Comunicazioni di cui all’articolo 8 recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall’ICQRF. Copia della Comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell’organo che controlla le operazioni di ritiro. Le Comunicazioni sono conservate per cinque anni.
Articolo 10 - Autorità preposta al controllo
1. In conformità all’articolo 19, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, le Province che ricevono le Comunicazioni dei produttori provvedono allo svolgimento dei controlli sulle corrette modalità di svolgimento degli usi alternativi delle fecce e vinacce di cui all’articolo 1.
2. Per l’effettuazione dei controlli, le Province possono avvalersi di ARPA del Veneto.
3. Gli Uffici periferici dell’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF svolgono i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario. Il controllo garantisce il rispetto dell’articolo 79 del regolamento (CE) n. 555/2008 e può essere effettuato in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato.
Articolo 11 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro approvazione da parte della Giunta regionale.
ALLEGATO B
alla Dgr n. 2015 del 28 ottobre 2014
COMUNICAZIONE PER L’USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
Dr. Luciano O. Atzori
Consigliere e Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”
Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità
Coordinatore del Comitato EXPO2015
Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute
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