Indicazioni sui trattamenti post-­­raccolta negli agrumi

A fine novembre 2014 la Corte Europea, attraverso specifica sentenza (Causa T-­ 481/11 – Spagna/Commissione), ha chiarito l’obbligo categorico di riportare nell’etichetta (nella retina o in apposito cartello espositivo) degli agrumi la presenza di eventuali agenti di trattamento post-­‐raccolta, indicazione non voluta dalla Spagna in quanto secondo questa l’etichettatura obbligatoria potrebbe indurre il consumatore a credere che gli agrumi siano gli unici frutti ad essere trattati con prodotti chimici dopo la raccolta, il che ne pregiudicherebbe la commercializzazione e il consumo, ponendoli in una situazione concorrenziale sfavorevole.

Questi agenti conservanti o altre sostanze chimiche (soprattutto antifungini) possono rendere insicuro, e a volte pericoloso, l’uso della buccia degli grumi (arance, mandarini, pompelmi, ecc.) sia per le imprese agro-­‐alimentari (es. per la produzione di marmellate e di liquori come il Limoncello) che per gli usi domestici.

Tale obbligo che assicura un livello uniforme ed elevato di tutela dei consumatori all’interno e all’esterno dell’Unione, non è discriminatorio e oltre a tutelare la salute umana si riconsidera e valorizza la parte edibile (aggettivo per indicare la parte che si può “edere” cioè mangiare) degli agrumi in quanto la buccia (o scorza) può essere considerata costituente interamente impiegabile per diverse preparazioni alimentari (marmellate, liquori, canditi, ecc.) incrementando di conseguenza il proprio valore di mercato.

 

La Sentenza

Tribunale dell’Unione Europea

COMUNICATO STAMPA n. 151/14

Lussemburgo, 13 novembre 2014

Sentenza nella causa T-481/11

Spagna / Commissione

 

Il Tribunale dell’UE rileva che l’obiettivo perseguito dall’etichettatura obbligatoria è di garantire una migliore informazione dei consumatori degli agrumi di cui trattasi, attirando, se del caso, la loro attenzione sul fatto che sono stati oggetto di un trattamento post-­raccolta con agenti conservanti o altre sostanze chimiche. Ciò è necessario perché gli agrumi presentano alcune particolarità dal punto di vista del trattamento post-­raccolta. Infatti, di regola, la buccia degli agrumi non è consumata con la polpa, ma è gettata tra i rifiuti, come accade per molti altri frutti (banane, angurie, meloni). Nondimeno, la buccia degli agrumi ha un impiego specifico in cucina, posto che può essere utilizzata per preparare marmellate e liquori (come il limoncello) o per aromatizzare determinati preparati culinari come i biscotti o le zuppe. Per quanto concerne l’obiettivo di informare i consumatori sulle sostanze utilizzate in trattamento post-­raccolta, i produttori di agrumi si trovano, dunque, in una situazione diversa da quella di altri produttori ortofrutticoli. Di conseguenza, il principio della parità di trattamento e di non discriminazione non è violato.

Secondo la Spagna, l’obbligo di etichettatura riguarda una sostanza particolare, l’ortofenilfenolo, e il suo sale di sodio, denominato «ortofenilfenato di sodio» (OPP). Tale sostanza è utilizzata come agente conservante della frutta nonché per la disinfezione di depositi. La Spagna sostiene che le condizioni di etichettatura dell’OPP avrebbero dovuto essere definite nel quadro della legislazione sui pesticidi.

Il Tribunale respinge tale argomento sottolineando che la Commissione non ha fatto altro che prendere in considerazione la volontà del legislatore dell’Unione di prevedere un obbligo di etichettatura per gli alimenti trattati mediante tale sostanza.

Il Tribunale ritiene che non sia stato violato neppure il principio di proporzionalità. Infatti, esistono per la quasi totalità degli ortofrutticoli etichette speciali che consentono di indicare che sono prodotti dell’agricoltura biologica e che non sono stati trattati con sostanze chimiche. Pertanto, i consumatori sono in generale coscienti del fatto che gli ortofrutticoli privi di siffatta etichetta possono aver subito un trattamento chimico. Notando l’etichettatura speciale degli agrumi, i consumatori non riterranno erroneamente che gli ortofrutticoli privi di siffatta etichettatura non siano stati trattatati con sostanze chimiche. La Spagna sostiene del pari che l’obbligo di etichettatura, riguardando anche gli agrumi destinati all’esportazione, comporta uno svantaggio concorrenziale per gli agrumi provenienti dall’Unione nei mercati dei paesi terzi in cui non è richiesta un’etichettatura analoga a quella imposta dalla legislazione europea. In tali mercati, gli agrumi provenienti dall’Unione entrerebbero in concorrenza con gli agrumi di altri paesi che non richiedono siffatta etichettatura. Il consumatore del paese importatore interessato potrebbe, così, avere l’impressione erronea che i prodotti provenienti da paesi terzi non siano stati trattati con sostanze chimiche dopo la raccolta. Ciò potrebbe indurre i consumatori a preferirli a quelli provenienti dall’Unione.

Il Tribunale dichiara che il livello elevato di tutela dei consumatori garantito dalle politiche dell’Unione deve essere assicurato ai consumatori che si trovano tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione. L’etichettatura concernente l’eventuale trattamento post-­raccolta degli agrumi è necessaria ad assicurare una tutela adeguata dei consumatori. È, pertanto, inaccettabile distinguere a tal fine tra i consumatori che si trovano all’interno e all’esterno dell’Unione. Inoltre, tale livello uniforme ed elevato di tutela dei consumatori contribuisce alla conservazione e al rafforzamento della loro posizione sui mercati internazionali. Esso rientra in un’immagine di qualità e di affidabilità dei prodotti provenienti dall’Unione. Tale immagine rischierebbe di essere danneggiata nell’ipotesi in cui la salute dei consumatori all’esterno dell’Unione fosse minacciata a causa della mancanza di un’etichettatura concernente il trattamento post-­‐raccolta degli agrumi provenienti dall’Unione.

 

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.

 

Fonte: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-­‐11/cp140151it.pdf

 

I trattamenti superficiali degli agrumi

Per prolungare la vita degli agrumi dopo la raccolta in molti Paesi questi vengono trattati in superficie con specifici additivi quali:

A) E 230 (Difenile o Fenilbenzene). Utilizzato negli agrumi e nelle banane e, a volte, nelle cartine che li avvolgono. E’ un antimuffa (specialmente contro il genere Penicillum) che non viene eliminato con il lavaggio adoperato per prolungare la vita commerciale degli agrumi anche senza conservarli a basse temperature (es. +4°C cioè in frigorifero). Sussistono dubbi sulla sua non tossicità nell’uomo. In teoria non dovrebbe causare problemi a chi consuma agrumi mondati (senza buccia).

B) E 231 (Ortofenilfenolo). Utilizzato negli agrumi e nelle banane e, a volte, nelle cartine che li avvolgono. Antimuffa di sintesi petrolchimica.

C) E 232 (Ortofenil fenato di sodio o OPP). Utilizzato negli agrumi, nelle banane, in altri frutti e, a volte, nelle cartine che li avvolgono. Antimuffa di sintesi petrolchimica.

D) E 233 (Triabendazolo o TBZ). Utilizzato negli agrumi e nelle banane e, a volte, nelle cartine che li avvolgono. Antimuffa di sintesi petrolchimica. Sopra certe dosi può provocare dolori addominali, vomito, nausea, vampate di calore, cefalea, vertigini, parestesia, ecc.

E) E 904 (Gommalacca). Polimero naturale che si ricava dalla secrezione dell’insetto emittero Kerria lacca presente nelle foreste della Thailandia. Viene utilizzata come agente lucidante di molti frutti, di mobili, di strumenti musicali in legno, di cornici, ecc.

 

Tutti questi additivi possono risultare pericolosi per la salute umana qualora la buccia degli agrumi viene adoperata per preparazioni alimentari come nella produzione di canditi, nell’uso domestico e nelle pasticcerie di adoperare la buccia di agrumi grattugiata per fare e decorare alcune torte, nella preparazione del liquore Limoncello, l’abitudine di mettere una fetta di agrumi negli aperitivi e/o negli infusi (es. nel Tè) oppure la consuetudine di preparare il digestivo “della Nonna” a tutti conosciuto come “il Canarino”, ecc.

Spesso questi additivi vengono usati illecitamente per prolungare la vita dei prodotti frutticoli specialmente se provenienti da Paesi lontani (frutta esotica) e/o se primizie in quanto anche queste spesso giungono dall’estero. Appare evidente che l’uso illecito di questi additivi viene effettuato soprattutto da produttori esteri che hanno tutto l’interesse che i loro frutti durino il più a lungo possibile in quanto spesso devono sostenere lunghi viaggi. Quindi il consiglio di consumare preferibilmente frutti italiani, oltre che di stagione, è sempre un ottimo suggerimento…

 

 

Dr. Luciano O. Atzori

Consigliere Segretario dell’Ordine Nazionale dei Biologi

Coordinatore della Commissione permanente di Studio dell’ONB “Igiene, Sicurezza e Qualità”

Delegato nazionale per l’Igiene, la Sicurezza e la Qualità

Coordinatore del Comitato EXPO2015

Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in Tutela della Salute

 

 

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