Sicurezza dei lavoratori. I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Alcuni giovani colleghi che stanno iniziando la loro carriera nell’ambito della Sicurezza nei luoghi di Lavoro hanno posto dei quesiti sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Per cercare di fare chiarezza in merito di seguito si riporta una sintetica spiegazione sui DPI.

 

DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi di protezione individuale e definita secondo il Decreto Legislativo n.81/2008, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

I DPI devono:

• Essere conformi alle norme di Legge (possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nel D.Lgs. 475/92);

• Essere adeguati ai rischi da prevenire al lavoro da svolgere e non comportare rischi ulteriori nelle condizioni di uso prevedibili;

• Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

• Tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

• Poter essere adattati al singolo utilizzatore secondo le sue necessità.

 

In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:

1. Valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

2. Individuare le caratteristiche dei DPI necessari ed adeguati ai rischi, tenendo conto degli ulteriori rischi di cui i DPI possono essere fonte;

3. Valutare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato sulla base delle informazioni fornite dal fabbricante e delle norme per l’individuazione e l’uso (art. 79);

4. Aggiornare la scelta in caso di variazioni significative degli elementi di valutazione;

5. Scegliere i DPI secondo entità e frequenza dell’esposizione ai rischi, caratteristiche dei posti di lavoro, e prestazioni dei DPI stessi;

6. Fornire solo DPI con requisiti idonei, attenendosi alle norme riguardanti la loro individuazione e uso;

7. Mantenere in efficienza i DPI mediante manutenzione, riparazione o la sostituzione;

8. Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti e assicurarne igiene, manutenzione e riparazioni;

9. Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori.

 

I DPI vengono classificati in tre categorie:

Categoria 1: sono di progettazione semplice, ma in grado di tutelare il lavoratore rispetto ai rischi di danni fisici di lieve entità”.

Categoria 2: Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due.

Categoria 3: i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di effetti lesivi. Prima della commercializzazione di un DPI, di qualsiasi categoria, il costruttore, o un suo rappresentante nella Comunità Europea, deve preparare la documentazione tecnica di costruzione, allegando una dichiarazione di conformità CE, con la quale attesta che gli esemplari prodotti sono conformi alle disposizioni. Deve inoltre apporre su ogni DPI la marcatura “CE”.

 

 

Dr.ssa Valentina D’Aietti

Biologa – Esperta in Sicurezza nei luoghi di Lavoro

 

 

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