Nell’ambito di un procedimento penale, un indagato per esercizio abusivo della professione di biologo, ai sensi della legge 348 del codice penale, ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare la misura cautelare emessa nei suoi confronti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17378 del 2015, respinge la richiesta di riesame riaffermando, tra l’altro, il seguente principio:
«nella specie, la ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del fumus delicti sul fondamentale rilievo secondo il quale – difformemente rispetto alle dichiarazioni rese al difensore – le dichiaranti in sede di indagini di P.G. avevano riferito di aver ricevuto la prescrizione di vere e proprie diete, come confermato dal rinvenimento di numerose schede pazienti e di specifiche prescrizioni alimentari. Ebbene tale attività – con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati -, alla stregua del parere del Consiglio Superiore della sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo. Quanto al periculum in mora, l’utilizzo delle attrezzature e dei beni è stato ritenuto strumentale allo svolgimento della illecita attività. Pertanto, in presenza del congruo apparato argomentativo esposto, esula dai motivi per i quali è previsto ricorso la deduzione in fatto della diversa attività di naturopata da parte del ricorrente, omissis…».