Con il D.Lgs. n. 81/2015, dal I gennaio 2016 è possibile applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
A tale regola fanno eccezione:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate, nell’esercizio della loro funzione, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27.12.2002, n. 289 (art. 2, co. 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Al fine di evitare che alla collaborazione si applichi la disciplina del lavoro subordinato, le parti possono richiedere alle commissioni di certificazioni di attestare l’assenza della presunzione di subordinazione.
A decorrere dal I gennaio 2016, l’assunzione a tempo indeterminato comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, a condizione che il datore di lavoro si impegni a non recedere dal contratto per dodici mesi (salva l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo) e che il lavoratore sottoscriva, in riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione.
Le pubbliche amministrazioni, fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle PA, non saranno soggette a tali disposizioni.
Dal I gennaio 2017 sarà comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare collaborazioni come quelle citate.