L’ONB scende in campo per tutelare i diritti dei biologi insegnanti

L’Ordine Nazionale dei Biologi per assistere e tutelare i colleghi che insegnano nella scuola secondaria di secondo grado ha proposto, dinanzi al Tar Lazio, un ricorso avverso le norme penalizzanti del recente D.P.R. n. 19/2016 avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”. In particolare gli allegati del D.P.R. impugnato contengono disposizioni sulla nuova classe A-50, ex 60/A, anche per i docenti già in possesso dell’abilitazione e titolari dei relativi insegnamenti;

Molti biologi, docenti in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso 60/A (secondo la precedente normativa) relativa all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado di scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia, hanno insegnato, proprio perché “abilitati”, le suddette materie, nonché scienza della materia, scienze integrate (chimica), scienze integrate (fisica), biochimica, ecologia ed altre, come previsto dalla normativa in vigore fino all’emanazione del D.P.R. n.19/2016 ed oggi si vedono svantaggiati in quanto privati di alcuni insegnamenti.

Facendo un passo indietro, il precedente D.M. 39/1998 e le relative tabelle riconoscevano la laurea in (i) biotecnologie, (ii) chimica, (iii) chimica industriale, (iv) scienze ambientali, (v)scienze biologiche, (vi) scienze forestali ed ambientali, (vii) scienze geologiche, (viii) scienze naturali, (ix) scienze e tecnologie agrarie, (x) geografia, (xi) scienze forestali e (xii) scienze agrarie, quali titoli di ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione nella classe 60/A.

Il MIUR negli ultimi anni ha emanato diverse note circolari che limitavano le possibilità di insegnamento per gli abilitati alla classe 60/A, tuttavia le predette note sono state sistematicamente impugnate dinanzi al Tar Lazio che le ha annullate; ad esempio con la Sentenza n.7070 del 16 luglio 2013 il TAR ha annullato le note ministeriali nelle parti in cui non attribuiscono ai docenti abilitati nella classe di concorso 60/A l’insegnamento di scienze integrate (fisica), di scienze integrate (chimica), di chimica organica e biochimica; nelle parti in cui è prevista la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe di concorso 39/A per l’insegnamento della geografia nel primo biennio dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo” e nella parte in cui è stata prevista la disciplina, in assenza della revisione delle classi di cui alla legge n. 133/08, per le attuali classi di concorso in cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di concorso degli istituti di secondo grado interessati al riordino”.

Lo stesso TAR Lazio, più volte ha criticato la mancata riforma delle classi di concorso e la dubbia conformità alle norme di legge delle disposizioni dirigenziali che, di volta in volta, anche in contraddizione tra loro, hanno regolato gli insegnamenti che potevano essere impartiti dagli abilitati alla classe di concorso 60/A.

Il regolamento, previsto dall’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato soltanto di recente emanato ed è appunto l’impugnato D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.

Il D.P.R. impugnato quindi non disciplina soltanto i nuovi concorsi, ma anche funziona da norma di base per stabilire gli organici, cioè per individuare i soggetti abilitati ad insegnare le varie materie.

In particolare il D.P.R. n.19/2016, contiene disposizioni sulla nuova classe A-50 (ex 60/A) che escludono i ricorrenti dall’insegnamento di diverse materie, tra cui la “geografia”, che rientrano invece a pieno titolo nell’abilitazione in loro possesso, con ciò limitando irrazionalmente le loro possibilità di insegnamento.

Inoltre, mentre per diverse nuove classi di concorso il D.P.R n.19/2016 contiene disposizioni particolari contrassegnate da un asterisco con la dicitura “* Ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 – art. 605 – punto c)o, semplicemente, con la dicitura “*Ad esaurimento”, proprio per salvaguardare i titolari di insegnamento già abilitati, ciò non avviene per i “titolari” della classe ex 60/A, nuova classe A-50, per i quali, quindi, non è prevista nessuna norma di salvaguardia.

Di conseguenza, proprio perché nella nuova classe di concorso A-50 (ex 60/A – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) che assume il nome “Scienze naturali, chimiche e biologiche” non è prevista nessuna clausola che consenta ai docenti già abilitati e già in servizio di continuare ad insegnare le discipline di “geografia”, “biochimica”, etc. negli istituti dove finora è stato loro consentito, i medesimi corrono il rischio di essere privati dei rispettivi insegnamenti. Né, ad esempio, nella nuova classe di concorso A-21, Geografia (ex 39/A, Geografia) è prevista alcuna clausola o nota, che consenta ai docenti della ex 60/A, già in servizio, di continuare ad insegnare le discipline di geografia.

Più in dettaglio, per la ex classe di concorso e di abilitazione 60/A, le discipline ora non più previste nella nuova classe A-50 in cui questa è stata trasformata, sono le seguenti:

geografia, nel primo biennio dell’istituto tecnico economico (nell’esame di abilitazione per la ex 60/A sono previsti contenuti corrispondenti a quelli previsti per la ex 39/A e perfettamente compatibili con gli obiettivi di apprendimento stabiliti per la disciplina);

geografia generale ed economica, nell’istituto tecnico, settore tecnologico, e nell’istituto professionale;

chimica organica e biochimica, nelle articolazioni Biotecnologie sanitarie e Biotecnologie ambientali dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie del settore tecnologico dell’istituto tecnico;

ecologia e pedologia, nell’istituto professionale.

Inoltre la ratio del provvedimento, dettata dall’art.64, comma 4, lett. a) del decreto-legge n.112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, cioè la “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti.” nel caso della nuova Classe A-50, ex 60/A, non è stata rispettata.

Insomma, piuttosto che di un razionale accorpamento si tratta di uno smembramento, in quanto alla ex classe di concorso 60/A viene sottratto più di un insegnamento (geografia, biochimica, ecologia) e tale sottrazione degli insegnamenti contrasta palesemente con la flessibilità per il miglior impiego del personale, dettata appunto dall’art.64, comma 4, lett. a) del decreto-legge n.112/2008.

Inoltre, la scelta operata di sottrarre gli insegnamenti di geografia, di biochimica, di ecologia, alla classe 60/A è del tutto contraria al principio della continuità didattica e del miglior utilizzo delle risorse a cui l’Amministrazione dovrebbe ispirarsi.

Né, d’altra parte, si rinviene nel provvedimento impugnato alcuna motivazione idonea a corroborare la denunziata sottrazione di insegnamenti.

Il DPR impugnato viola anche il principio dell’affidamento, connaturato allo Stato di diritto e tale da poter limitare l’azione del legislatore (Corte Cost. 12.12.2012, n.277), che trova più forte applicazione nei rapporti duraturi nel tempo.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento sussiste allorché i comportamenti dell’amministrazione, che abbiano fatto sorgere fondate speranze del mantenimento della situazione di cui si invoca la tutela, si fondi su atti legittimi, la cui efficacia si è protratta nel tempo. In questo caso, a meno che non sussistano precise e cogenti disposizioni legislative, l’amministrazione non può eliminare, con atti amministrativi, la situazione nata sulla base di atti legittimi e che si è protratta nel tempo (vedi C.d.S., sez. VI, 17.11.15 n. 5290).

Per tutte le suesposte motivazioni è stato proposto il ricorso.

Il Ministero dell’istruzione, dopo la proposizione del ricorso, ha chiarito che non utilizzerà le tabelle allegate al DPR 19/2016 per la formazione degli organici per l’anno scolastico 2016/17, tuttavia non sono stati ufficialmente comunicati i criteri di “confluenza” tra le diverse classi di concorso.

Per quanto riguarda gli esiti del ricorso, in data 7 luglio, presso il Tar Lazio, sez. III-bis, si è svolta la camera di consiglio, per la trattazione della fase cautelare. In quella sede non sono apparse esigenze cautelari tali da richiedere la sospensione del provvedimento, visto che le tabelle allegate al DPR 19/2016 non verranno usate per la formazione degli organici per l’anno scolastico 2016/17, ma si è chiesta la fissazione di un’udienza di merito per la decisione del ricorso prima dell’anno scolastico 2017/18; il TAR ha quindi fissato l’udienza pubblica per giorno 14 marzo 2017.

Gli ulteriori sviluppi del ricorso verranno comunicati attraverso il sito istituzionale dell’Ordine.

 

 

 

A cura di

Avvocato Luca Barone

Consulente legale dell’Ordine Nazionale dei Biologi