Pagamento da parte delle Aziende sanitarie delle prestazioni rese dalle strutture di laboratorio accreditate e applicabilità degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 (Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n.14349 del 14 luglio 2016)
L’accreditamento sanitario delle strutture di laboratorio è un provvedimento amministrativo che abilita il soggetto a inserirsi nel servizio sanitario pubblico e rientra nel genere delle “concessioni”, non essendo riconducibile ad un contratto, ma all’esercizio di un potere amministrativo di verifica.
Dopo aver individuato il soggetto, l’amministrazione pubblica agisce secondo le regole del diritto privato stipulando con la struttura accreditata un apposito contratto per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo. Tale negozio giuridico – secondo la III sezione Civile della Corte di Cassazione, Sentenza n. 14349 del 14 luglio 2016 – assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente assimilabile alle “transazioni commerciali” di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
Da ciò deriva che se il contratto è stato concluso successivamente all’8/8/2002, in base al D.Lgs. 231/2002, spettano gli elevati interessi moratori in caso di ritardo nei pagamenti.
A cura di
Avvocato Luca G. Barone
Consulente legale dell’Ordine Nazionale dei Biologi