Scorrimento della graduatoria o indizione di un nuovo concorso per le assunzioni presso le ASL?

L’Azienda sanitaria locale (ASL) non è una pubblica amministrazione soggetta a limitazioni alle assunzioni, con la conseguenza che non le si applica la normativa speciale che prevede la proroga dell’efficacia triennale delle graduatorie dei pubblici concorsi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sez. I, Sentenza 7 febbraio 2017, n. 189) ha precisato che per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale l’art. 1, comma 565, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non ha più previsto i limiti alle assunzioni inseriti in precedenza dall’art. 1, comma 98, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissando soltanto l’obbligo di riduzione della spesa complessiva sostenuta per il personale.

Ne consegue che non trova applicazione l’art. 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 secondo cui “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016” (prorogato al 2017 in forza dell’art. 1, comma 368, Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Dunque, alla regola generale fissata dall’art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si è sovrapposta, per effetto di disposizioni più volte reiterate, la possibilità di proroga delle graduatorie, ma solo nei riguardi delle “amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni”, tra le quali non rientrano le amministrazioni sanitarie.

In sostanza le amministrazioni sanitarie, decorso il termine dell’efficacia delle graduatorie, devono indire un nuovo concorso.

 

 

A cura di

Avv. Luca Barone

Consulente legale dell’ONB