Da tempo i sindacati avevano richiesto di riconoscere valore abilitante all’insegnamento per il dottorato di ricerca, la forma di istruzione più elevata prevista dal sistema formativo italiano. Il Miur aveva respinto tali richieste sulla base della normativa vigente asserendo che il dottorato di ricerca prevede un percorso diverso da quello scolastico.
I ricorsi inoltrati in materia al Tar del Lazio che li aveva respinti, erano finalizzati ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, per l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, III fascia o IV fascia. Il decreto legislativo n. 59/2017 ha escluso altresì dalla partecipazione al Concorso semplificato – c.d. FIT – i Dottori di ricerca.
Si ricorda al riguardo che il Concorso Semplificato consente il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, e si tratta di un concorso per cui è prevista la sola prova orale e l’inserimento nelle Graduatorie di Merito su base regionale.
I ricorsi al Consiglio di Stato hanno però avuto, in fase di sospensiva, esito positivo, e recentemente, con due pronunciamenti della Sezione sesta del Consiglio, di cui l’ultimo del 10 novembre 2017, sono state sospese le decisioni del TAR accogliendo in via di urgenza le istanze dei ricorrenti.
Si tratta dei primi provvedimenti giurisprudenziali in Italia sul tema del Dottorato che dovranno essere confermati in sede di discussione di merito in CdS, dove ONB si costituirà a sostegno dei ricorrenti.
In ogni caso pare necessario proporre le opportune azioni affinché si dia seguito ai pronunciamenti del CdS per definire in tempi brevi un’adeguata normativa per l’accesso dei neo-dottori di ricerca ai concorsi a cattedra ed all’insegnamento.
Uno degli aspetti qualificanti alla base dei ricorsi è stato infatti che la selezione per il dottorato di ricerca è un vero e proprio concorso selettivo e che quindi questi aspiranti docenti che si ritrovano ad avere un’istruzione ed un punteggio molto più elevati dei concorrenti debbono essere agevolati ai fini del conseguimento della cattedra.
Pare opportuno ricordare inoltre che esiste un problema relativo alla normativa italiana in rapporto con quella europea: infatti, secondo la normativa italiana, il dottorato di ricerca è un “titolo valutabile soltanto in ambito accademico”, quindi escluso dalle procedure concorsuali che prevedono l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso, però, nell’ambito della valutazione dei titoli, possiede sempre un punteggio alto.
Tuttavia, pur essendo il dottorato di ricerca o PhD, il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e in Europa, in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è già abilitante all’insegnamento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
Sulla materia dei dottorati di ricerca ONB, oltre ad intervenire ad adiuvandum nel procedimento innanzi al CdS, aprirà un ampio confronto con i Dicasteri coinvolti al fine di un più adeguato riconoscimento del Dottorato di ricerca anche ai fini delle possibili equivalenze, in ambiti specifici, con le specializzazioni postlaurea.
Commento a cura di
Dr. Alberto Spanò
Consigliere dell’Ordine Nazionale dei Biologi
Delegato ai problemi e ai rapporti con le Università e le Istituzioni Sanitarie