Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Salute che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, del d.l.c.p.s. 233/1946, come modificato dall’art. 4, comma 5, della legge 3/2018, definisce le procedure per la composizione dei seggi elettorali per la formazione degli ordini territoriali.
Di seguito riportiamo la notizia pubblicato dal giornale online “Quotidiano Sanità”.
Legge Lorenzin. In Gazzetta Ufficiale il decreto sulle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie
Il decreto attuativo, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge Lorenzin sul riordino deglle professioni sanitarie e la sperimentazione clinica, disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali, per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste, per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie
10 APR – Nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile è stato pubblicato un comunicato del Ministero della Salute riguardante il Decreto del Ministero della salute del 15 marzo 2018 – “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”. Il decreto attuativo, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge Lorenzin sul riordino deglle professioni sanitarie e la sperimentazione clinica, disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali, per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste, per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie.
Il decreto, composto da 7 articoli, all’articolo 1 (indizione delle elezioni), spiega che ciascun Ordine elegge il proprio Consiglio direttivo, Commissione d’albo e Consiglio dei revisori, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Inoltre, ciascun Ordine potrà stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.
L’articolo 2 (presentazione delle liste) specifica che sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti. I candidati possono presentarsi singolarmente o nell’ambito di una lista. Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da almeno l’1% degli aventi diritto al voto.
L’articolo 3 (composizione dei seggi) sancisce che il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo nonché del Collegio dei revisori uscenti e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
All’articolo 4 (operazioni di voto) si spiega che, ferma restando la possiblità di adottare procedure telematiche, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche munite del timbro dell’Ordine, su cui sono riportati il nome o i nomi dei candidati da eleggere a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Spetterà al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto. Il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto potrà, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste.
Arriviamo così all’aritcolo 5 (operazioni di scrutinio) dove si dichiara che In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
L’articolo 6 (proclamazione dei risultati) spiega che le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per cinque anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma. Inoltre si sottolinea come, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all’Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori uscenti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età per provvedere alla distribuzione delle cariche.
All’articolo 7 (elezioni suppletive) si chiarisce che se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
Le disposizioni del decreto, come chiarito dall’articolo 8 (rinnovo degli organi e delle Federazioni nazionali) si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.
Infine, l’articolo 9 (regolamento) spiega che ogni Federazione nazionale può adottare uno specifico regolamento per la disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali della Federazione stessa e degli Ordini provinciali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.
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Leggi il comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Salute