Com’è noto dal 2017, è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Pertanto, come chiarito dalle Entrate nellacircolare guida 7/e/2018, è possibile detrarre tale spesa nella dichiarazione dei redditi 2018 riferita all’anno di imposta 2017. In generale, la spesa per tali alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui sono specificati
- la natura
- la qualità
- la quantità dei prodotti acquistati
- il codice fiscale del destinatario di tali prodotti.
Tuttavia, dato che la norma è stata introdotta nel corso del 2017 ed è applicabile alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio del medesimo anno, se la fattura o gli scontrini non riportano gli elementi sopra descritti, il contribuente potrà
- integrare tali documenti indicando il proprio codicefiscale
- richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti.
Di seguito una tabella di riepilogo dei documenti da conservare ai fini della dichiarazione.
Documentazione da controllare e conservare | |
Alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all’articolo 7 del DM 8 giugno 2001 | Fattura o scontrino fiscale parlante oppure, integrazione sui documenti di spesa del codice fiscale e attestazione del rivenditore dalla quale risulti la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto e la riconducibilità degli stessi tra gli alimenti indicati nella sezione A1 del Registro nazionale. Se lo scontrino non riporta tali dati in aggiunta al documento di spesa deve essere prodotta l’attestazione del rivenditore dalla quale risulti che il prodotto è riconducibile tra gli alimenti destinati a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale e non è destinato ai lattanti. |
A cura di
Francesco Blasi
Consulente fiscale dell’Ordine Nazionale dei Biologi