Nuova delibera sull’obbligatorietà Ecm per le professioni sanitarie e i biologi ambientali

Pervengono ai nostri uffici richieste di chiarimenti circa l’obbligatorietà e il numero dei crediti da maturare nel triennio 2017-2019 dei biologi che operavano in campi diversi da quelli prettamente sanitari (Ambientali, ecc) prima dell’entrata in vigore della Legge n.3/2018.

In merito l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, in particolare la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 25 ottobre 2018 ha adottato la deliberazione nella quale viene chiarito testualmente che:

 

Art. 1

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n.3 dell’11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo, mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

 

Art. 4

Si considerano validi ai fini dell’assolvimento del predetto obbligo formativo del presente triennio eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti, prima della ricorrenza dell’obbligo formativo, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui all’articolo precedente nel corso del triennio 2017/2019.

 

 

Roma 10 dicembre 2018

 

Dr. Franco Scicchitano

Consigliere ONB con delega Ambiente e Territorio

 

 

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