Il maxiemendamento alle Legge di Bilancio approvato al Senato e attualmente in discussione alla Camera prevede, tra l’altro, l’introduzione, all’articolo 1, dei commi da 283-bis a 283-septies.
Tali commi riguardano taluni professionisti in ambito sanitario ai quali è consentito, anche in assenza del titolo idoneo all’iscrizione ai rispettivi albi professionali, di continuare a svolgere la loro attività, se hanno svolto la stessa, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento che saranno istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (è previsto, inoltre, il riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005).
Va chiarito, dunque, che la sanatoria di cui si è molto parlato sui media nazionali riguarda, esclusivamente, i seguenti profili professionali:
- le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
- dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
- terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.
Sono, dunque, escluse tutte le altre figure di professionisti sanitari elencate dalla legge 3/2018, tra cui biologi, medici, farmacisti, psicologi, chimici e fisici.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare, alle pagg. 296 e ss., il Dossier sul maxi-emendamento pubblicato a cura del Servizio Studi del Senato e della Camera, che è possibile trovare al seguente link: Dossier sul maxi-emendamento.