La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica: dal I gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, dovranno avere esclusivamente il formato elettronico.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business) sia nel caso in cui la cessione/prestazione venga effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Occorre però segnalare come, in seguito all’approvazione avvenuta in Senato di un emendamento al Decreto Fiscale n. 119/2018, viene introdotto un esonero, per tutto l’anno 2019, dall’emissione delle fatture di vendita in formato elettronico per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui anche le attività di farmacia.
Tali soggetti quindi, dal I gennaio al 31 dicembre 2019, saranno esonerati dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche, ma dovranno comunque, obbligatoriamente, ricevere in formato elettronico le fatture passive (obbligo di gestire il ciclo passivo e la relativa conservazione sostitutiva).
L’emendamento approvato dal Senato prevede che dal I gennaio al 31 dicembre 2019 saranno esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche i soggetti che già effettuano l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Saranno esonerati dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche i seguenti soggetti:
- farmacie;
- aziende sanitarie locali;
- aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto;
- medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato);
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
- esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
Iscritti agli albi professionali degli:
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche ed ostetrici;
- medici veterinari;
- tecnici sanitari di radiologia medica.
Per i Biologi attendiamo che il Ministero della Salute, dietro nostra segnalazione, faccia inserire su portale tessera sanitaria la figura del Biologo Nutrizionista.