Sui social, da un po’ di tempo a questa parte, si fa un gran parlare dei titoli professionali che, in ossequio al codice deontologico, si possono inserire su carta intestata e sulla documentazione professionale. Per fare chiarezza sull’argomento, si precisa che il Quadro europeo delle Qualifiche (EQF) consente di confrontare le qualifiche professionali dei paesi europei. Esso adotta un sistema basato sui risultati di apprendimento ottenuti alla fine di un percorso di formazione. Il risultato complessivo è definito da un indice compreso tra 1 e 8 che consente di individuare rapidamente il livello di competenza in un certo ambito professionale.
Per ciò che riguarda la professione di Biologo con Laurea magistrale, i livelli interessati sono gli ultimi due: il 7° e l’8°. Per ciascuno di essi sono indicati i titoli di studio che ne consentono l’appartenenza.
Livello 7: Laurea magistrale e Master universitario di primo livello.
Livello 8: Laurea magistrale, Diploma universitario di specializzazione, Master universitario di secondo livello, Dottorato di ricerca.
Non sono contemplati, per il riconoscimento della qualifica professionale, altri titoli come, ad esempio, corsi di perfezionamento ecc. Ne consegue che gli unici titoli accademici qualificanti sono quelli previsti dal 7° e dall’8° livello.
Vista la vivace discussione sui titoli e sulle loro dizioni, ad esempio sull’utilizzo del termine “esperto in…“, si ritiene corretto attenersi ai titoli accademici nella loro enunciazione ufficiale, vale a dire quelli previsti ai punti 7 e 8 della Direttiva europea in materia di qualifiche professionale (EQF), recepita dal nostro ordinamento.