Il Tribunale boccia l’istanza della Fib di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo contro l’Onb

Il Tribunale di Roma, Undicesima Sezione, Giudice Giovanni De Petra, con ordinanza emessa lo scorso 28 febbraio 2019 ha respinto la richiesta della Fondazione Italiana Biologi tesa a ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo a suo tempo rilasciato contro l’ONB.
Il Giudice, più in particolare, ha riscontrato negativamente l’istanza della FIB, “tenuto conto dei motivi di opposizione” proposti dall’ONB.
La pronuncia riveste particolare importanza poiché, ancorché limitatamente a una fase iniziale del giudizio, conferma che gli onerosissimi contratti stipulati con la FIB durante la precedente gestione presentavano gravissime anomalie.
Con il contratto di cui si controverte, risalente al 12 febbraio 2016, poi rettificato il 14 luglio 2016, l’ONB aveva conferito mandato oneroso alla FIB di esercitare, per suo conto, l’attività editoriale della rivista “Biologi Italiani” fino all’11 febbraio 2019, con obbligo di versarle € 1,15 per ogni copia mensile realizzata, senza onere di rendiconto. La Fondazione ha ricevuto, a tale titolo, € più di € 885.000 e ne ha, poi, rivendicati altri € 172.458,40.
Con nota del 23 gennaio 2018, la FIB ha dichiarato risolto il contratto – avvalendosi di apposita clausola risolutiva espressa- e, in applicazione del meccanismo penale previsto dagli artt. 4 e 7 del contratto stesso, ha chiesto all’ONB il pagamento della complessiva somma di € 860.200,00.
Avverso il decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione dinanzi al Tribunale di Roma.
Summa capita, l’atto di opposizione si fondava, tra gli altri, sui seguenti motivi (allo stato favorevolmente valutati dal Tribunale di Roma):
– nullità del contratto di mandato stipulato dalla vecchia dirigenza con la FIB, poiché esso si è risolto in uno strumento volto a eludere la disciplina in tema di affidamento di appalti pubblici (stampa e spedizione della rivista, al costo di circa € 600.000 annui, affidate senza gara);
– annullabilità del contratto per il conflitto di interessi determinato dalla coincidenza assoluta tra gli organi rappresentativi di ONB e di FIB.
In via riconvenzionale, poi, è stata richiesta la restituzione delle somme erogate alla FIB in forza del contratto (a causa della sua nullità e/o annullabilità), pari -come detto- a complessivi € 885.854,05.