PER RICORDARE ALCUNI PASSAGGI GIA’ SCRITTI IN PRECEDENTI COMUNICATI E CONTESTUALMENTE PUBBLICATI SUL SITO ONB, ALCUNI DI QUESTI RIPORTATI FEDELMENTE:
Per quello che concerne l’attività (sanitaria) del Biologo Nutrizionista, esiste una legge della quale la categoria si può fregiare, ossia di una norma giuridica di rango legislativo che ne definisce le competenze nel poter valutare i fabbisogni nutritivi con ovvia conseguenza di poter elaborare fabbisogni nutrizionali e quindi diete. Infatti proprio l’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che sono oggetto della professione del Biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Anche la stessa giurisprudenza amministrativa conferma le competenze del Biologo in quanto nell’ espletamento della sua attività professionale, può determinare sia la dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche….. che le diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… inoltre può anche determinare diete speciali in particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…. “v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305 e decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93”. Corre l’ obbligo al Biologo, applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, quello di non qualificarsi come medico e quindi di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626) e non prescrive analisi. Pertanto l’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 (Tariffario professionale) consentono al Biologo di elaborare diete e quindi piani nutrizionali ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza in condizioni fisiologiche. In presenza invece di patologia il Biologo Nutrizionista può intervenire sempre in piena autonomia previa diagnosi da parte del medico. Il Consiglio Superiore di Sanità ha reso due pareri in merito alle competenze del Biologo in materia di nutrizione. Il Biologo pertanto può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio benessere, quale orientamento nutrizionale, finalizzato al miglioramento dello stato di salute” (Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011),ne consegue che il Biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico e consigliare anche integratori alimentari. Il Biologo in possesso di laurea di cinque anni o quattro del vecchio ordinamento, iscritto nella Sez. A dell’Ordine Nazionale dei Biologi può svolgere la professione di Biologo Nutrizionista (professione sanitaria) in totale autonomia e firmare diete e consulenze nutrizionali. Altro aspetto importante, sul piano strettamente professionale il Biologo appartiene al gruppo delle professioni di tipo intellettuale scientifico e di elevata specializzazione, dovendo/potendo analizzare e rappresentare problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni, e tra i vari compiti quelli di arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica e non ultimo nell’ applicare le conoscenze e i metodi acquisiti. Attività che normalmente si sostanziano nella autonomia e nella responsabilità degli atti/prestazioni che vengono compiuti/erogate. Autonomia e responsabilità Professionale del Biologo Nutrizionista che sono esplicitate anche nel Decreto MIUR 2007 riguardante la declaratoria delle classi di lauree magistrali e relativa LM 61 dove il Professionista deve essere in grado di lavorare con ampia autonomia , anche assumendo ruoli manageriali che prevedono completa responsabilità di progetti, strutture e personale. Vainoltre ricordato poi che il Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica che i laureati in Biologia sono ammessi alle scuole di specializzazione con un percorso formativo che consente ulteriori acquisizione di conoscenze teoriche scientifiche e professionali. Perchè questa premessa, oramai conosciuta e divulgata da tempo? Uno perché i giovani laureati possono usufruire di conoscenze storiche che hanno portato il Biologo Nutrizionista ad essere oggi un professionista riconosciuto e stimato, due perché tale premessa consente di affrontare o ribadire alcuni argomenti sotto riportati in modo più compiuto.
PREMESSO CIO’, CORRE DOVEROSO FARE ALCUNE CONSIDERAZIONI PER QUANTO CONCERNE LA PROFESSIONE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA RISPETTO A TEMI SEMPRE ATTUALI ED ALCUNI IN PARTE GIA’ AFFRONTATI:
Titoli accademici da poter utilizzare su biglietti da visita, carta intestata e quant’ altro che tendano ad identificare l’ inquadramento professionale del Biologo Nutrizionista. I titoli utilizzabili sono esclusivamente quello di Biologo Nutrizionista ed eventualmente per chi in possesso anche del titolo di specializzazione, anch’ esso può essere riportato. Altri titoli proposti da società che fanno corsi o altre realtà, non devono in nessun modo essere utilizzati in questi ambiti sopra menzionati. Inoltre sarebbe buona abitudine in particolare per coloro che usano il camice bianco utilizzare il distintivo dell’ Ordine oppure una targhetta identificativa compresa di nome, cognome e titoli, questo per evitare fraintendimenti.
Analisi. Per quanto concerne l’ attività del Biologo Nutrizionista ricordiamo che è assolutamente vietato consigliare farmaci o presidi prettamente medici, fare diagnosi e consigliare analisi anche quando il software le inserisce a completamento del piano nutrizionale. Qualora lo strumento utilizzato prevedesse una procedura forzata per l’ inserimento obbligatorio delle analisi al fine di sviluppare una dieta, tale strumento non si configurerebbe con le nostre operatività e responsabilità di Biologi Nutrizionisti. Le analisi ovviamente possono essere lette ma ciò non deve in nessun modo portare ad esprime una patologia perché tale atteggiamento sarebbe riconducibile ad una diagnosi. Per quanto riguarda sempre le analisi è doveroso ricordare e prendere atto che il Medico di Medicina Generale che ha in carico il paziente sa quali analisi prescrivere e eventualmente a quali intervalli ripeterle. Ricordo a tutti i colleghi che esistono dei budget di spesa sanitaria pro-capite.
Parole sulle quali fare alcune considerazioni: Tre parole sulle quali riflettere in modo diverso. Tutto ciò che comporta la parola terapia(vedi per esempio dieto-terapia) non deve essere usata e riportata in nessun documento o sito o altro in quanto ha valenza prettamente medica.
Alla parola “Prescrivere”, meglio utilizzare “Consigliare” anche se in vari vocabolari italiani il concetto prescrivere non è cosi esclusivo. Inoltre varie sentenze o quant’ altro usano anche nei nostri riguardi la parola prescrivere. Pertanto la parola prescrivere oltre ad essere utilizzata in ambito giuridico, si è consolidata anche nel mondo sanitario e identificata soprattutto nell’ atto medico. Infatti si dice: prescrivere un farmaco, una ricetta o delle analisi ecc.. In considerazione di tutto ciò, senza entrare nel merito specifico del significato della parola stessa e pertanto per non generare incomprensioni, sarebbe meglio utilizzare appunto la parola “consigliare” che ai fini pratici non cambia il significato. Comunque tutto ciò sarà oggetto di valutazione futura.
Dieta.La dieta derivazione dal latino “diaeta” e dal greco “δίαιτα” (modo di vivere), inteso in particolare nei confronti del cibo, non è altro che l insieme degli alimenti che compongono il nostro pasto oppure una sorta di regime alimentare con l’ obiettivo di far dimagrire, di contribuire a migliorare un quadro patologico, di migliorare la composizione corporea o la performance dello sportivo, la famosa dieta dello sportivo appunto. La dieta pertanto può rappresentare anche uno stile di vita.
Integratori. Tutti i prodotti che non rientrano nella classe di integratori alimentari o dizioni analoghe vedi per esempio complemento alimentare, non possono essere consigliati a maggior ragione se si tratta di prodotti che seppur sembrerebbe assimilabili ad integratori sono registrati come dispositivo medico o omeopatico.
Adesso affrontiamo una parte importante visto il nostro ruolo professionale in sanità.
Diete on-line. Essere professionisti in particolare appartenere ad un Ordine vuol dire rispettare normative specifiche, codice deontologico e fornire prestazione di alto profilo professionale ed essere quindi di esempio, tutto questo a garanzia di tutta la categoria. Il ruolo sanitario impone inoltre un atteggiamento morale ed una presa di responsabilità che riguarda proprio il rapporto privato tra persona e professionista, non a caso si parla di “segreto professionale”. Tale presa in carico comprende una responsabilità per la quale ognuno potrebbe essere chiamato a rispondere qualora l’ intervento fatto non fosse considerato adeguato o addirittura lesivo. Inoltre il rapporto tra la persona e il professionista impone una serie di valutazione che sono riconducibili solo a incontri “frontali” per altro in ambienti idonei come previsto da normative comunali e regionali. Per essere più chiari di seguito elencherò una serie di doveri o riflessioni o di buona pratica per un esercizio coerente della professione di Biologo Nutrizionista nell’ espletamento del mandato richiesto:
– Prima regola: accertarsi realmente chi sia la persona che chiede la consulenza, atto questo fondamentale che può essere solo garantito da un incontro frontale in struttura (studio) adeguata.
– E’ importante verificare la coerenza tra l’ intervento richiesto ed il soggetto che lo richiede. Per essere più chiari evitare di dare piani nutrizionali, consigli o quant’ altro a persone che in realtà potrebbero utilizzarli per altri individui o a scopo “improprio”.
– Qualora sia richiesta una dieta per una patologia è assolutamente importante analizzare tutta la documentazione (“anamnesi fisiopatologica” del medico curante e/o cartella clinica e documentazioni mediche allegate) e poter porre eventuali domande per meglio comprendere il quadro.
– Per quello che concerne la parte antropometrica. Le misure devono essere prese con sistemi, strumenti e metodi precisi, non possono essere demandate alla persona. Non è possibile avvalersi di un peso comunicato e derivante da una bilancia non a norma come non è accettabile una auto-dichiarazione sull’ altezza, lo stesso vale per le altre misure antropometriche come circonferenze ecc. le quali necessitano di essere prese in punti ben precisi e da una manualità che garantisca nel tempo la solita precisione e quindi riproducibilità.
– L’ipotesi di poter utilizzare una impendenziometria come una plicometria per definire in modo più preciso una composizione corporea necessita in questo caso, evidentemente della presenza della persona.
– Far firmare contestualmente il foglio della privacy, nel rispetto del nuovo Decreto Privacy GDPR 2018 e nella certezza di avere davanti un maggiorenne autonomo. Per non pensare a situazioni familiari particolari che potrebbero richiedere un intervento nutrizionale per un figlio minorenne. Una comunicazione via web come può garantire la fedeltà del richiedente? E se fosse un minorenne o una persona che richiede un piano nutrizionale non idoneo al suo status?
– Difficile pensare di poter tutelare dati e poter dare tutte le garanzie di sicurezza e riservatezza in particolare per quello che concerne i dati sensibili come (anamnesi fisio-patologica, cartelle cliniche o documenti vari), tramite semplici e.mail che non garantiscono l’ impenetrabilità da parte di terzi. Una e.mail su posta normale non garantisce sicurezza come la normativa richiede in questi casi.
– Per chi lavora da anni e ha fatto molta esperienza sa quanto vale il rapporto personale, l’ empatia, il modo convincente di porsi, il trasferire sicurezza. Tutto questo poi si traduce in “compliance” e “aderenza” alla nostra proposta nutrizionale. Senza questi elementi è difficile portare avanti percorsi che a volte possono essere difficoltosi o lunghi.
Tutto questo e quant’ altro fosse sfuggito solo per ragionare su alcuni aspetti che riguardano la prestazione on-line, senza pensare alla componente più importante che riguarda la deontologia professionale. Personalmente, per tutte queste considerazioni, ivi compreso quelle formali e/o burocratiche, nonché per gli aspetti appunto deontologici e nel rispetto di una dignità professionale che torno a ripetere essere caratterizzata dal tipo di prestazione sanitaria, ritengo a mio parere che tale mandato debba esplicarsi esclusivamente all’ interno di un incontro che può essere solo di tipo “frontale” e non tramite interposti sistemi web od altri. Come già da tempo ribadito, dobbiamo ricordare che l’ attività del Biologo Nutrizionista si esplica in buona parte nella valutazione dei fabbisogni nutrizionali personalizzati frutto anche di una attenta analisi delle caratteristiche proprie di ogni individuo, di un importante colloquio che non raccoglie solo i dati ma anche espressioni e quant’ altro, tutto ciò diventa “conditio sine qua non” per una buona “practice” nell’ esercizio del mandato professionale affidato. Per concludere, tutto quanto sopra riportato serve a far riflettere e a rafforzare il concetto che il rapporto che è anche un “atto di fiducia” e “una presa in carico” della persona non può non solo essere demandato ad altri ma tanto meno gestito, sempre a mio parere, tramite sistemi web quindi on-line che dir si voglia. Non esiste strumento che possa sostituire il valore, l’ efficacia, la deontologia professionale di incontro diretto tra la persona richiedente l’ intervento nutrizionale e il Biologo Nutrizionista; anche su questo aspetto le regolamentazioni Regionali e Comunali sono ad indicarci anche le caratteristiche e procedure da rispettare in termine di tipologia di studi, di impiantistica, e quant’ altro al fine di svolgere la nostra attività professionale.
ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI/SENTENZE:
– L’art. 3 della Legge 396/67
– Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362
– Art. 1 del DM Sanità 17/05/2002 e quindi ……. rientrati nell’Art. 10 del DPR n. 633 del
26/10/1972 e successive modificazioni.
– Legge sulla privacy (D LG 30 giugno 2003 N.196 in vigore dall’1 gennaio del 2004)
– Consiglio di Stato con la sentenza n.6394/05
– Decreto 1/8/2005 del Ministero dell’Istruzione
– Parere del Cons. Sup. Sanità del 15/12/2009
– Parere del Cons. Sup. Sanità del 12/04/2011
– Biologo nutrizionista (D.M. 22/4/2011) Quest’ultimo professionista, per poter prescrivere le diete
deve essere iscritto nella sezione “A” dell’Ordine dei biologi.
– Con ordinanza del 4.12.2014 il Tribunale di Roma (https://portale.fnomceo.it/professione-medica-esercizio-abusivo/)
– Suprema Corte di Cassazione, la n. 13378 del 16/04/2015 riporta anche (Sentenza n. 17378/15).
– La Cassazione …. Suprema Corteche conla sentenzanumero 20281/17 pubblicatail 28 aprile2017
– Cassazione (Sez 6 sent. del 30 marzo 2017 n. 20281)
Dott. Gianni Zocchi
Biologo Nutrizionista
Specialista in Scienza dell’Alimentazione
Delegato Nazionale per la Nutrizione per O.N.B.