Gentile Direttore,
sono pervenute all’Ordine Nazionale dei Biologi numerose lamentele inerenti al contenuto dell’articolo pubblicato su Quotidiano Sanita il 2 luglio u.s., dal titolo “Dietisti e nutrizionisti. Tsrm, Pstrp e Andid: “Facciamo chiarezza. Ecco le infomazioni corrette“. L’articolo ospita delle dichiarazioni del Presidente e del Coordinatore del Gruppo per gli Aspetti giuridici e medico-legali della Federazione Nazionale Tsrm — Pstrp, rese con il supporto dell’Andid, un’associazione nazionale di dietisti.
L’intento dichiarato è quello di fare chiarezza sul tema del rispettivo ambito di competenze tra la professione di e quella di nutrizionista; purtroppo le dichiarazioni contenute raggiungono l’effetto opposto e, se non adeguatamente rettificate, rischiano di diffondere, pericolosamente, notizie assolutamente non rispondenti al vero. In primo luogo, tutte le dichiarazioni pubblicate sorvolano sul fatto che quella di dietista sia una professione sanitaria tecnica, con una formazione di base sensibilmente meno approfondita sugli aspetti, ad esempio, della biochimica e della fisiologia.
Si tratta di una differenza di enorme rilievo che, del resto, e contrariamene a quanto si legge nell’articolo, impedisce al di operare in autonomia.
Malgrado i tortuosi tentativi di aggirare il contenuto della legge della professione di dietista, l’art. 1, comma 2, lettera c), del d.m. 744/1994 stabilisce, incontrovertibilmente, che il dietista: ”elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità daparte del paziente”.
In realtà, il discrimine fra le competenze di medici, biologi e dietisti è stato efficacemente tracciato, già da alcuni anni, dal Consiglio Superiore di Sanità, con parere del 12 aprile 2011, inspiegabilmente ignorato nelle dichiarazioni ospitate nell’articolo, secondo cui:
“a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a sogetti sani e a sogetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di sogetti sani, sia di sogetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuare dal medico-chirurgo.
b) Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali alfine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
c) Il dietista, profilo Professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività Professionale in strutture Pubbliche o private, in regime di diPendenza o libero Professionale’ e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della fomzulazione delle diete su prescrizione medica”.
La prego, pertanto, di ospitare questa mia dichiarazione sul Suo giornale. Mi preme chiarire che il mio intento non è quello di accreditare la prevalenza della professione sanitaria di biologo rispetto a quella tecnico sanitaria di dietista o la maggiore dignità dell’una a scapito dell’altra ma solo di chiarire i reciproci confini nel campo della nutrizione umana, confini che, nell’articolo del 2 luglio, non sono adeguatamente tracciati.
Sen. Dr. Vincenzo D’Anna
Presidente Ordine nazionale dei Biologi
La lettera pubblicata su QuotidianoSanità.