Dietisti, medici e biologi: quello che “Il Fatto Alimentare” non dice

Pubblichiamo (anche come pdf allegato) la lettera che il presidente dell’ONB Vincenzo D’Anna ha inviato al direttore de “Il Fatto Alimentare“, Roberto La Pira, in merito all’articolo del 15 agosto 2019 dal titolo “Attenzione ai nutrizionisti! Breve guida per orientarsi nella scelta tra dietisti, medici e biologi”.
Quanto segue, sia di monito, e lo ricordiamo, in particolare, ai colleghi Biologi che si interessano di Nutrizione, a quelli che consultano siti “promiscui” con altre figure professionali, rivolti magari ad una platea indistinta, spesso non qualificabile, per porre domande oppure per inviare risposte, che tali comportamenti agevolano la nascita di contesti ambigui ed alimentano il convincimento sbagliato che tutti possano fare tutto indistintamente.
Questa logica è compatibile solo con gli interessi commerciali (vendita ed utilizzo di integratori, strumentazione, corsi ECM, eventi scientifici e quanto altro occorrente per la pratica professionale). E tuttavia, proprio con tale logica si corre il rischio di creare confusione tra ruoli e facoltà professionali contribuendo anche alla crescita dell’abusivismo.

Egregio Direttore,
così come già accaduto in relazione all’articolo pubblicato sulla testata Quotidianosanita.it il 2 luglio 2019, dal titolo “Dietisti e nutrizionisti. Tsrm, Pstrp e Andid: “Facciamo chiarezza. Ecco le informazioni corrette”, sono pervenute all’Ordine Nazionale dei Biologi numerose lamentele inerenti al contenuto del pezzo pubblicato, il 15 agosto 2019, sulla testata da Lei diretta, l’articolo dal titolo “Attenzione ai nutrizionisti! Breve guida per orientarsi nella scelta tra dietisti, medici e biologi”, a firma del dott. Antonio Pratesi.
L’articolo, pur richiamando in premessa la replica che l’Ordine nazionale dei biologi fu costretto a svolgere rispetto alle imprecisioni contenute nel citato articolo del 2 luglio u.s., non tiene in alcun conto il tenore dei chiarimenti ivi contenuti e, anzi, omette di riportare almeno due aspetti indispensabili a tracciare gli ambiti di competenza delle varie figure professionali che, a vario titolo, si occupano (recte: possono occuparsi) di nutrizione umana.
Il primo: quella del dietista è una professione sanitaria tecnica, con una formazione di base sensibilmente meno approfondita sugli aspetti, ad esempio, della biochimica e della fisiologia.
Il secondo: il dietista non può operare in autonomia. L’art. 1, comma 2, lettera c), del d.m. 744/1994 stabilisce, incontrovertibilmente, che il dietista “elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente“.
Ed è, poi, davvero sorprendente che l’articolo riporti il parere del Consiglio superiore di sanità del 12 aprile 2011 limitatamente alle conclusioni che riguardano la preferenza (non il vincolo) espressa a “che il biologo, per esercitare l’attività di nutrizionista in ambito privato, abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell’alimentazione”.
Inspiegabilmente, infatti, non viene citato il cuore di quel parere, secondo cui:
“a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuare dal medico-chirurgo.
b) Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
c) Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, “svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale” e, in particolare, “in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica”.
Nell’articolo non c’è un rigo che riporti, con adeguato risalto, il fatto che il dietista non possa operare in autonomia ma, al contrario, l’impressione che ne trae il lettore è quella secondo cui la figura professionale che, più delle altre, possa occuparsi di nutrizione in maniera completa è quella del dietista.
Si tratta di una imprecisione che, sulla base di quanto appena evidenziato, è molto grave.
Anche in questa occasione mi preme chiarire che il mio intento non è quello di accreditare la prevalenza della professione sanitaria di biologo rispetto a quella tecnico-sanitaria di dietista o la maggiore dignità dell’una a scapito dell’altra ma solo di chiarire i reciproci confini nel campo della nutrizione umana, confini che, nell’articolo del 15 agosto, non sono stati adeguatamente tracciati.
La invito, pertanto, a pubblicare la presente con adeguato risalto e, in ogni caso, a dare conto delle precisazioni appena illustrate.
Le invio molti cordiali saluti.

Il Presidente
Sen. Dr. Vincenzo D’Anna