Il Ministero della Salute, su indicazione dell’ONB e dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici, ha confermato l’erroneità della posizione assunta dall’Arpa Piemonte con la nota diramata il 27 novembre 2019, nella quale si sostiene “che i professionisti biologi, chimici e fisici, che svolgano attività pur riconducibili all’ordinamento di rispettivo riferimento, non debbano essere iscritti ai rispettivi Albi in ragione di una natura presuntamente ‘non sanitaria’ delle attività svolte all’interno delle Arpa”.
Il Ministero ribadisce, così come già evidenziato in plurime occasioni dall’ONB, che chiunque sia in possesso del titolo di biologo, di chimico, di fisico o di qualunque altro titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, qualora eserciti l’attività professionale di riferimento, ha l’obbligo di iscrizione al rispettivo albo, ora sancito dal novellato art. 5, comma 2, del D. Lgs. CpS. N. 233/1946. In caso contrario si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 cod. pen.
Attesa la rilevanza e la delicatezza del fenomeno, nei prossimi mesi l’ONB studierà i percorsi più appropriati, se del caso stipulando apposite intese con gli enti competenti, per individuare i comparti in cui l’elusione dall’obbligo di iscrizione appare maggiormente frequente, al fine di adottare i provvedimenti del caso ed effettuare le più opportune segnalazioni.
Leggi la nota del Ministero della Salute del 21 gennaio 2020
Leggi le controdeduzioni scritte dall’Onb il 12 dicembre 2019