I rappresentanti dell’Agenzia delle entrate hanno richiamato quanto previsto dall’art. 3, comma 5-ter del D. Lgs. 175/2014, il quale prevede che “Per le trasmissioni da effettuare nel primo anno …non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’art.78 comma 26, della Legge n°413 del 30/12/1991, e successive modificazioni, all’articolo 4 comma 6-quinquies, del regolamento di cui al D.P.R. n°322 del 22/07/1998 e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1”.
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