In data 16 marzo, il Consiglio dei ministri ha varato il decreto cosiddetto “Cura Italia“, manovra finanziaria da 25 miliardi di euro messa in piedi per contrastare la crisi economica provocata dall’emergenza coronavirus. Il dispositivo, oltre che il sistema sanitario, tocca le imprese, i lavoratori e le famiglie, attraverso la sospensione delle scadenze fiscali, la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, un bonus per gli autonomi e i congedi speciali retribuiti per i genitori.
Vediamo le principali misure previste (per le quali sono ancora possibili modifiche):
1. indennità 600 euro per titolari di partita, lavoratori autonomi, co.co.co, lavoratori stagionali;
2. cassa integrazione salariale in deroga per massimo 9 settimane (procedure demandate a Regioni e Province);
3. procedure semplificate per cassa integrazione ordinaria (per industria e edilizia)sempre per massimo 9 settimane
4. voucher baby sitter di 600 euro massime per figli fino a 12 anni che vanno a scuola.
5. Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 ;
6. rinvio al 31 maggio per iva, contributi, ritenute alla fonte per le aziende e professionisti con fatturato fino a 2 milioni;
7. rinvio contributi per i collaboratori domestici al 10 – giugno;
8. NEGOZI e BOTTEGHE – CREDITO d’IMPOSTA Art. 62 Introdotto inoltre un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa che esercitano in locali in locazione. In particolare: SOGGETTI INTERESSATI Esercenti attività d’impresa. MISURA del CREDITO d’IMPOSTA 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. ESCLUSIONI Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
9. MUTUI PRIMA CASA – PARTITE IVA Art. 53 Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’Isee.
Purtoppo sulle modalità di accesso alla cassa integrazione ci si potrà esprimere dopo le decisioni della regione di riferimento.