Il Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, disciplina le misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare nell’articolo 83 (e non più nell’ art. 79, come nelle bozze precedentemente circolate).
Si segnala che, l’articolo in oggetto, sostituisce ed abroga i primi due commi del Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, le cui disposizioni vengono ampliate e corrette.
In particolare, si riportano alcuni aspetti significativi delle misure adottate:
- per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 vengono sospese tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d’ufficio a data successiva);
- sempre dal 9 marzo al 15 aprile 2020, viene disposta la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (compresi i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni);
- la sospensione dei termini riguarda anche le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
nel nuovo testo viene precisato che la sospensione si estende anche ai procedimenti avanti alle Commissioni tributarie; - viene prevista l’esenzione dalla sospensione per una serie di procedimenti urgenti tra i quali rientrano quelli relativi a materie di competenza del tribunale dei minorenni, ai diritti fondamentali della persona, alla tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione. La sospensione non si applica neppure ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. Inoltre si segnala che la dichiarazione di urgenza viene fatta dal capo dell’ufficio o dal giudice cui la causa è assegnata (se già in corso);
- in materia penale, rientrano tra le esenzioni, i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive (su richiesta espressa di procedere da parte di detenuti, imputati o dei loro difensori);
- sempre in ambito penale, nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini di cui al comma 2 dell’art 83 del Decreto, è prevista anche la sospensione della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.c.;
- viene disposto l’utilizzo di videoconferenze o di collegamenti da remoto per la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e le modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti dei procedimenti penali;
- tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari dovranno adottare misure organizzative riguardanti gli affari giudiziari che garantiscano le norme igienico-sanitarie come la limitazione dell’accesso del pubblico e degli orari di apertura degli uffici giudiziari, l’ utilizzo di mezzi di comunicazione telefonica o telematica, la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche;
- il deposito degli atti (compresi quelli introduttivi e negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito) avverrà solo telematicamente. Tale modalità viene applicata anche al pagamento del contributo unificato. Ciò nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.