Si rammenta che, come ha chiarito il MIUR, con nota prot. 0054835-13/11/2018-DGPROF-MDS-A, la deroga di cui all’art. 6 della legge 396/1967, che consente l’iscrizione all’Albo nazionale dei biologi senza sostenere l’esame di Stato, si applica, oltre che ai professori universitari, anche a:
– ricercatori universitari a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010)
– ricercatori universitari a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010).
Il MIUR specifica, tuttavia, che deve trattarsi di professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari attivabili nelle classi dei corsi di studio che formano i laureati che possono accedere all’esame di Stato di biologo.
Questi ultimi sono disciplinati dagli artt. 32 e 33 del d.P.R. 328/2001, consultabile al link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328!vig=
Non possono, viceversa, usufruire della deroga, con la conseguenza che sono tenuti a sostenere l’esame di Stato, i cd. assegnisti di ricerca (art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e i ricercatori non universitari (ad es. ricercatori di cui all’art. 8, comma 6, del d. lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, che operano all’interno degli IRCCS e ricercatori che operano negli Istituti Zooprofilattici).
Per maggiori dettagli è possibile consultare la nota del MIUR prot. 0054835-13/11/2018-DGPROF-MDS-A al seguente link https://www.fnob.it/wp-content/uploads/2018/11/parere.pdf.
Si precisa, altresì, che l’ONB ha preso atto di tale nota con delibera n. 226 del 21 dicembre 2018, consultabile al link: https://drive.google.com/file/d/1NFJnIakwAzgtugvSsPeSZdzxAmAoeLlI/view.