Pervengono all’attenzione di questa Presidenza interpelli relativi alla possibilità di autorizzare nuovamente la possibilità di svolgere l’attività di Nutrizionista per via telematica, ovvero online. L’argomento diventa anche motivo di critica su taluni siti dedicati alla specifica categoria di attività professionale, anche da parte di colleghi che sono all’oscuro di quanto più volte pubblicato sul sito istituzionale sull’argomento. Gioverà, pertanto, ribadir taluni concetti evidenziando i vincoli e i limiti sussistenti, e le fonti giuridiche dai quali originano, per lo svolgimento dell’attività di Nutrizionista. La risposta sarà didascalica è suddivisa in ambiti diversi.
Prima questione
I Biologi esercitano la professione di Nutrizionisti in base alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge 396/67. In conseguenza a quanto disposto dalla legge, le modalità di svolgimento dell’attività professionale, gli ambiti e i limiti di intervento del Biologo, sono disciplinati e dai provvedimenti derivati . Il Consiglio dell’Ordine ha opportunamente adeguato alle norme le linee guida in materia. Pertanto, ogni modalità di svolgimento dell’attività di Nutrizionista non contemplata è da considerarsi vietata.
Seconda questione
Il professionista che svolge attività ambulatoriale (ora professione sanitaria) ha l’obbligo di prendere in carico il paziente e in sua presenza effettuare esami di rilevazione degli indici antropometrici e biologici, svolgere un’anamnesi su intolleranze, allergie o patologie, consultare esami e referti, sottoscrivere il contratto con l’indicazione della tipologia e del numero di prestazioni che si intende prevedere, complete del relativo costo (indicando anche la polizza assicurativa obbligatoria per legge). È quindi compito del Biologo raccogliere tutte le indicazioni utili a stilare il regime alimentare più idoneo al soggetto. Non è affatto precluso l’uso delle telecomunicazioni per eventuali o successive consultazioni, correzioni, integrazioni della dieta già prescritta con la presa in carico del paziente.
Terza questione
Qualora venisse meno il legame di scelta fiduciaria tra professionista e paziente, verrebbe meno anche l’essenza stessa del rapporto di collaborazione. Nel giro di qualche anno scomparirebbe così l’attività “de visu” e il tutto sarebbe trasferito al contatto telematico e alla pubblicità sanitaria. Uno stato di cose che agevolerebbe le frodi, l’abusivismo e le forme di pubblicità ingannevole che utilizzano quelle modalità di esercizio.
Prospettive
Tra gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere nei prossimi mesi c’è:
- l’introduzione di esami di Stato specifici per settore;
- l’attivazione di corsi post lauream sotto l’egida dell’ONB come perfezionamenti curriculari per gli iscritti all’albo;
- l’inserimento del divieto di iscriversi all’Onb per coloro che abbiano conseguito lauree triennali non congrue o che abbiano scelto successivamente la laurea magistrale in nutrizione. La legge dovrebbe codificare vecchi e nuovi ambiti, modalità, possibilità di esercizio professionale, ivi compreso il Nutrizionista di Comunità;
- l’ingresso del Biologo Nutrizionista nel Sistema Sanitario Nazionale qualora possegga la specializzazione. Ovviamente i divieti e gli ulteriori obblighi partirebbero allorquando fossero stati adottati i necessari atti e disposizioni e non riguarderebbero coloro che fino a quella data già esercitavano l’attività professionale.
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna
Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi