Sono pervenuti quesiti in materia di assunzioni nelle ARPA (agenzie regionali per la protezione ambientale), anche con riferimento ad alcuni ricorsi intervenuti. Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti.
Nel caso del ricorso relativo all’ARPA Basilicata, proposto dall’ONB, su sollecitazione di colleghi locali, le motivazioni del ricorso si fondavano sulla mancata previsione dell’iscrizione all’Ordine dei Biologi a cui il concorso era destinato. Inoltre, in tale decisione il TAR, nell’accogliere il ricorso sull’abilitazione e iscrizione all’ONB, ha di fatto equiparato laureati triennali e magistrali e su questo l’Ordine ha proposto una nuova azione a tutela dei biologi iscritti ai due rispettivi albi B ed A, con competenze evidentemente diverse ai sensi della vigente legislazione.
Il ricorso al TAR Marche, su un concorso che non riguarda i biologi, non è stato proposto dall’ONB, ma dai sindacati. È comunque il caso di chiarire che i concorsi a “collaboratore tecnico professionale” sono concorsi identici come posizione, collocazione, retribuzione e funzione, a quelli per tecnico di laboratorio. Il Biologo, come è noto, è una figura professionale dirigenziale non equiparabile al tecnico e pertanto tali concorsi non appaiono legittimi, ancorché negli anni trascorsi se ne siano espletati molti.
In ogni caso, di questi concorsi anomali ne vengono fatti molti e l’ONB non è intervenuto, se non sull’obbligo di iscrizione all’albo.
Per quanto attiene i concorsi di altre ARPA, tra cui quella della Lombardia, in cui si richiede servizio prestato nel comparto, l’Ordine non ha alcuna responsabilità né diretta possibilità di intervento poiché nell’attuale quadro normativo tali concorsi sono legittimi.
È necessario sapere al riguardo due cose:
– il Contratto di lavoro cosiddetto PTA (personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo), in cui sono inclusi, tra gli altri, i profili ambientali di ingegnere, geologo, biologo, architetto, biologo ecc., prevede come requisito per il concorso dirigenziale il possesso di 5 anni di servizio pregressi. Ciò dipende dal contratto su cui l’ONB non ha evidentemente alcuna giurisdizione;
– il Contratto dei sanitari dirigenti, tra cui il biologo, prevede come requisito il diploma di specializzazione.
In ogni caso l’ONB non condivide l’assunzione nel comparto, come personale sottoinquadrato, dei biologi, bensì richiede che i concorsi siano banditi per dirigenti del ruolo sanitario, profilo biologo, in conformità alla normativa vigente.
Infine, considerato che molte ARPA continuano talvolta a bandire concorsi generici per il comparto, includendo anche laureati in Biologia e lauree equipollenti sia triennali sia magistrali, non richiedendo l’iscrizione all’albo ed includendo tipologie molto diversificate di laureati, in alcuni casi senza riferimento ad albi professionali, comunque non prevedendo l’espletamento di competenze riconducibili alla professione di biologo, gli eventuali soggetti interessati potranno valutare tali bandi che non riguardano l’Ordine sino a che le competenze espletate non invadano quelle del biologo, nel qual caso si configurerebbe l’esercizio abusivo della professione.
Si specifica, infine, l’estraneità dell’Ordine dei Biologi alle attività poste in essere dalle ARPA sulla base di errate interpretazioni ed applicazioni delle norme vigenti e dei contratti, avendo anzi in materia avviato un confronto infruttuoso al momento in sede ministeriale con ASSOARPA.
Dott. Sen. Vincenzo D’Anna
Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi