Sul tema dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo nazionale dei biologi degli specializzandi possono svolgersi le seguenti, brevi, considerazioni.
L’art. 5, comma 2, del d. lgs. CpS. 233/1946, applicabile anche ai biologi a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, stabilisce che “Per l’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”, obbligo che, peraltro, era già previsto dall’art. 2 della legge 396/1967.
Il discrimine per verificare la ricorrenza dell’obbligo risiede nella natura delle attività svolte e non nella condizione giuridica in cui si trova l’operatore, per cui, qualora le attività in concreto praticate rientrino tra quelle che formano oggetto della professione di biologo secondo l’elencazione contenuta nell’art. 3 della legge 396/1967 e nell’art. 31 del d.P.R. 328/2001, l’obbligo riguarda chiunque.
Così come accade per la professione medica, durante gli anni di formazione specialistica lo specializzando è, di fatto, chiamato a svolgere atti che formano certamente oggetto della professione di biologo.
Da ciò scaturisce, ancorché indirettamente, l’obbligo di iscrizione all’Albo quale condizione per frequentare una scuola di specializzazione.
Non necessariamente lo stesso può dirsi, invece, per i ricercatori.
In questo caso, infatti, non può sostenersi che via sia sempre un obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei biologi poiché è possibile che le attività del singolo ricercatore siano, ad esempio, limitate alla didattica o alla ricerca pura (che non formano oggetto della professione di biologo).
Qualora, tuttavia, le attività in concreto svolte dai ricercatori, anche nell’ambito di attività di ricerca, implichino l’esecuzione di attività che rientrano tra quelle elencate dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. 328/2001 (si pensi, ad esempio, allo svolgimento di analisi cliniche finalizzate a validare un determinato studio scientifico), non vi è dubbio che sia necessaria l’iscrizione all’Albo.
Dunque, mentre può sostenersi che lo specializzando, in quanto tale, deve essere iscritto all’Albo, lo stesso non può dirsi per i ricercatori ancorché, nei fatti, lo diventi se l’attività di questi ultimi sia effettivamente quella ricadente negli ambiti che formano oggetto della professione di biologo.
Alla luce di tali considerazioni l’ONB, per il tramite dei propri uffici e con l’ausilio delle autorità preposte e di quelle vigilanti su tali tipologie di professionisti, attiverà presso i Ministeri competenti, le Università, le Scuole di specializzazione e gli organismi competenti della Comunità Europea, un’opera di denuncia e di sollecito affinché vengano rispettate la legge e finisca l’iniqua differenza sui requisiti posseduti da Biologi.