Pervengono diverse diffide con cui alcuni iscritti invitano l’Ordine Nazionale dei Biologi ad astenersi dal trasmettere il proprio nominativo alle Regioni e alle Province autonome in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 4 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”) del d.l. 1° aprile 2021.
Nelle diffide si paventa, in buona sostanza, un trattamento illecito di dati.
Si precisa, tuttavia, che la trasmissione degli elenchi degli iscritti, con l’indicazione dei rispettivi luoghi di residenza, è imposto dal comma 3, del citato art. 4 del d.l. 44/2021 (“Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede”).
Premesso che il trattamento di tali dati, poiché imposto dalla legge, è certamente lecito ai sensi del par. 6 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell’art. 2-sexies del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si rammenta che l’Ordine Nazionale dei Biologi è ente sussidiario dello Stato e non può, dunque, in alcun modo esimersi dal dare esecuzione a quanto imposto dal citato art. 4, comma 3, del d.l. 44/2021, pena la commissione del reato di omissione in atti di ufficio di cui all’art. 328 cod. penale.