In funzione delle numerose richieste pervenute in tal senso, è necessario precisare che la trasmissione, da parte dell’Ordine nazionale dei biologi, degli elenchi degli iscritti ai sensi dell’art 4, comma 3, del d.l. 44/2021 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”), che l’ente ha, peraltro, già effettuato nel rispetto del termine ultimo previsto dalla legge (6 aprile 2021), non ha la funzione di inserire gli interessati nelle piattaforme vaccinali bensì quella di consentire agli enti competenti ogni opportuna verifica circa il rispetto dell’obbligo vaccinale.
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